Ci troviamo dinanzi a nuove espressioni della libertà individuale, soprattutto l’attuale scenario sociale e culturale impone allo stesso diritto ecclesiastico di fare uno sforzo di comprensione dei nuovi aspetti personalistici, che caratterizzano il sistema della libertà e delle regole che disciplinano la libertà religiosa personale e confessionale . Problematiche facilmente percepibili nella dimensione sociologica ed ideologica che, inevitabilmente, «si traducono in esperienza giuridica nel momento in cui chiamano in causa principi e valori fondamentali per la umana convivenza» . Sempre più insistentemente si continuano a ricercare strumenti di relazioni “extraconcordatarie” con l’intento di evidenziare come sia necessario e doveroso ampliare i contenuti dell’Accordo di Villa Madama, in quanto non più completamente rispondenti alle esigenze della società italiana. In un contesto in continua evoluzione, più che parlare di relazioni “extraconcordatarie” sarebbe opportuno definirle “non concordatarie”, facendo rientrare in tale nozione tutte quelle relazioni e quelle nuove problematiche che caratterizzano la vita della persona nella società e che richiedono, con sempre più insistenza, una regolamentazione bilaterale o multilaterale . Ad esempio, la contrapposizione, quanto mai complessa, tra legalità ed eticità dei comportamenti si pone in maniera evidente in quanto è caratterizzata dall’espandersi di conflitti tra convinzioni personali e religiosi, da un lato, e, dall’altro, norme giuridiche. Di fronte all'imperativo giuridico, che spesso il legislatore utilizza come espressione (non sempre provata) della maggioranza, si innalza la coscienza del singolo, con tutto un suo sistema di valori inderogabili . Secondo la visione etica della religione cattolica, la vita è un dono di Dio all’uomo perché ne disponga al meglio, libero di poter gestirla correttamente e razionalmente. L’autorità di Dio è un incentivo che mira alla consapevolezza morale del libero agire dell’uomo stesso. La contrapposizione che si viene a creare tra autodeterminazione del singolo e la volontà di Dio si riscontrerebbe solo nel caso in cui togliersi la vita sia frutto di una decisione discutibile ed ingiustificata . Non vi è alcun dubbio che la religione, attualmente, ricopre un ruolo importante all’interno della cultura di una società, quale la nostra, ma anche la Chiesa cattolica ricopre essa stessa un ruolo fondamentale ed è indubitabile che esista una vasta area del politicamente rilevante ove si svolgono relazioni informali tra Stato italiano e Chiesa cattolica; la stessa nostra Costituzione, è frutto di un decisivo impulso del pensiero politico e giuridico dei cattolici anche se, alla luce degli esempi citati, sembrerebbe distante dalle posizioni assunte oggi dalla gerarchia ecclesiastica. Il concordato può essere considerato come una sorta di negoziazione permanente tra Stato e Chiesa cattolica per la migliore tutela del sentimento religioso dei cittadini . Alle controversie citate, si cerca di individuare una soluzione concernente i problemi interordinamentali tra Stato e Chiesa a cui ancora oggi non si riesce, vista la delicatezza delle tematiche dibattute, a trovare una soluzione. Possiamo affermare che attualmente ci troviamo dinanzi ad una negoziazione aperta. Certo è che l’esistenza di un diritto pattizio, più esteso di quello del 1929, la rilevante consistenza di un diritto speciale circa la tutela degli atti di estrinsecazione del sentimento religioso, la stessa presentazione al Parlamento di una legge generale sulla libertà religiosa certificano come la religione non possa essere intesa solo come un fatto di coscienza personale. Del resto, il metodo della bilateralità diffusa è coerente con il principio di separazione dei poteri e con il contenuto corrispondente della laicità. La laicità, infatti, è un’espressione di sintesi che, pur prestandosi a differenti letture, trova un punto fermo nella sentenza della Corte Costituzionale 203/1989, che intende per laicità non «l’indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni», ma piuttosto come «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». Occorre considerare la laicità come essa stessa un valore che considera lo Stato “neutrale” in materia religiosa, ma al contempo non “neutralizzato” in materia politica . Ci si trova dinanzi ad uno Stato che attua, tramite il suo ordinamento, valori laici che sono divenuti principi giuridici universali del patrimonio costituzionale europeo In tale ottica, l’aver definito costituzionalmente la diversità e l’autonomia degli ordini dello Stato e della Chiesa presuppone la doverosità di un atteggiamento, da parte dello Stato nei confronti del sentimento religioso dei cittadini, che sia improntato ed orientato ad imparzialità, tenendo conto che il percorso proprio delle confessioni religiose nel perseguimento delle loro finalità è differente. Vero è che la qualifica di “laico” si presta oggi ad un significato ambiguo frutto anche delle diversità di interpretazioni fornite dalla visione cattolica e da quella “non religiosa”. Ciò a maggior ragione impone il dialogo tra Chiesa e Stato su questioni eticamente sensibili sulle quali più facile è l’irriducibilità delle diverse posizioni e l’arroccamento ideologico.

LA politica dei Concordati e il dialogo tra Chiesa e società.

Santoro Roberta
2010-01-01

Abstract

Ci troviamo dinanzi a nuove espressioni della libertà individuale, soprattutto l’attuale scenario sociale e culturale impone allo stesso diritto ecclesiastico di fare uno sforzo di comprensione dei nuovi aspetti personalistici, che caratterizzano il sistema della libertà e delle regole che disciplinano la libertà religiosa personale e confessionale . Problematiche facilmente percepibili nella dimensione sociologica ed ideologica che, inevitabilmente, «si traducono in esperienza giuridica nel momento in cui chiamano in causa principi e valori fondamentali per la umana convivenza» . Sempre più insistentemente si continuano a ricercare strumenti di relazioni “extraconcordatarie” con l’intento di evidenziare come sia necessario e doveroso ampliare i contenuti dell’Accordo di Villa Madama, in quanto non più completamente rispondenti alle esigenze della società italiana. In un contesto in continua evoluzione, più che parlare di relazioni “extraconcordatarie” sarebbe opportuno definirle “non concordatarie”, facendo rientrare in tale nozione tutte quelle relazioni e quelle nuove problematiche che caratterizzano la vita della persona nella società e che richiedono, con sempre più insistenza, una regolamentazione bilaterale o multilaterale . Ad esempio, la contrapposizione, quanto mai complessa, tra legalità ed eticità dei comportamenti si pone in maniera evidente in quanto è caratterizzata dall’espandersi di conflitti tra convinzioni personali e religiosi, da un lato, e, dall’altro, norme giuridiche. Di fronte all'imperativo giuridico, che spesso il legislatore utilizza come espressione (non sempre provata) della maggioranza, si innalza la coscienza del singolo, con tutto un suo sistema di valori inderogabili . Secondo la visione etica della religione cattolica, la vita è un dono di Dio all’uomo perché ne disponga al meglio, libero di poter gestirla correttamente e razionalmente. L’autorità di Dio è un incentivo che mira alla consapevolezza morale del libero agire dell’uomo stesso. La contrapposizione che si viene a creare tra autodeterminazione del singolo e la volontà di Dio si riscontrerebbe solo nel caso in cui togliersi la vita sia frutto di una decisione discutibile ed ingiustificata . Non vi è alcun dubbio che la religione, attualmente, ricopre un ruolo importante all’interno della cultura di una società, quale la nostra, ma anche la Chiesa cattolica ricopre essa stessa un ruolo fondamentale ed è indubitabile che esista una vasta area del politicamente rilevante ove si svolgono relazioni informali tra Stato italiano e Chiesa cattolica; la stessa nostra Costituzione, è frutto di un decisivo impulso del pensiero politico e giuridico dei cattolici anche se, alla luce degli esempi citati, sembrerebbe distante dalle posizioni assunte oggi dalla gerarchia ecclesiastica. Il concordato può essere considerato come una sorta di negoziazione permanente tra Stato e Chiesa cattolica per la migliore tutela del sentimento religioso dei cittadini . Alle controversie citate, si cerca di individuare una soluzione concernente i problemi interordinamentali tra Stato e Chiesa a cui ancora oggi non si riesce, vista la delicatezza delle tematiche dibattute, a trovare una soluzione. Possiamo affermare che attualmente ci troviamo dinanzi ad una negoziazione aperta. Certo è che l’esistenza di un diritto pattizio, più esteso di quello del 1929, la rilevante consistenza di un diritto speciale circa la tutela degli atti di estrinsecazione del sentimento religioso, la stessa presentazione al Parlamento di una legge generale sulla libertà religiosa certificano come la religione non possa essere intesa solo come un fatto di coscienza personale. Del resto, il metodo della bilateralità diffusa è coerente con il principio di separazione dei poteri e con il contenuto corrispondente della laicità. La laicità, infatti, è un’espressione di sintesi che, pur prestandosi a differenti letture, trova un punto fermo nella sentenza della Corte Costituzionale 203/1989, che intende per laicità non «l’indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni», ma piuttosto come «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». Occorre considerare la laicità come essa stessa un valore che considera lo Stato “neutrale” in materia religiosa, ma al contempo non “neutralizzato” in materia politica . Ci si trova dinanzi ad uno Stato che attua, tramite il suo ordinamento, valori laici che sono divenuti principi giuridici universali del patrimonio costituzionale europeo In tale ottica, l’aver definito costituzionalmente la diversità e l’autonomia degli ordini dello Stato e della Chiesa presuppone la doverosità di un atteggiamento, da parte dello Stato nei confronti del sentimento religioso dei cittadini, che sia improntato ed orientato ad imparzialità, tenendo conto che il percorso proprio delle confessioni religiose nel perseguimento delle loro finalità è differente. Vero è che la qualifica di “laico” si presta oggi ad un significato ambiguo frutto anche delle diversità di interpretazioni fornite dalla visione cattolica e da quella “non religiosa”. Ciò a maggior ragione impone il dialogo tra Chiesa e Stato su questioni eticamente sensibili sulle quali più facile è l’irriducibilità delle diverse posizioni e l’arroccamento ideologico.
2010
978-88-8422-936-6
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