L’interpretazione costituzionale delle norme sulla filiazione naturale ha determinato nel corso degli anni una ristrutturazione dell’impianto codicistico (artt. 250-290 c.c.), realizzata dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) e dall’opera di “ingegneria adeguatrice” della dottrina e della giurisprudenza, culminata da ultimo, sotto il profilo legislativo, nella recente riforma sulla filiazione naturale (l. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali).La riforma si ispira al principio di unicità dello stato di figlio (art. 315) e comporta la sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ove presenti nel codice civile, con la parola «figli» (art. 1, comma 11, l. n. 219 del 2012), salvo l’utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» e di «figli nati fuori del matrimonio».
Figli naturali (parte giuridica)
CORRIERO, VALERIA
2013-01-01
Abstract
L’interpretazione costituzionale delle norme sulla filiazione naturale ha determinato nel corso degli anni una ristrutturazione dell’impianto codicistico (artt. 250-290 c.c.), realizzata dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) e dall’opera di “ingegneria adeguatrice” della dottrina e della giurisprudenza, culminata da ultimo, sotto il profilo legislativo, nella recente riforma sulla filiazione naturale (l. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali).La riforma si ispira al principio di unicità dello stato di figlio (art. 315) e comporta la sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ove presenti nel codice civile, con la parola «figli» (art. 1, comma 11, l. n. 219 del 2012), salvo l’utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» e di «figli nati fuori del matrimonio».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.