Riassunto: Dal testo di D. 1.19.1.1. Ulpianus, libro XVI ad edictum, emerge che il compito del procuratore imperiale non è quello di alienare una res Caesaris, ma quello di amministrarla con diligenza. Lo stesso Ulpiano, in tema di legato di cosa altrui, afferma che i praedia Caesaris, facenti parte del patrimonium, non possono costituire oggetto di legato, essendo extra commercium: di norma, infatti, non possono essere venduti nisi iussu principis. Ciò non significa che al procurator occorra un'autorizzazione ad hoc per vendere un bene fiscale. Le fonti giurisprudenziali, infatti, registrano interventi puntuali del princeps solo a posteriori, attraverso rescritti, ma non c'é traccia di interventi autorizzativi.La stessa situazione è attestata dall'evidenza documentaria, in particolare papiracea, relativa alle vendite fiscali, dalla quale emerge non solo l'assenza di interventi dell'amministrazione centrale, che ordinino o autorizzino la vendita di beni usiaci, ma anche l'assenza di procedure che riguardino la vendita di tali beni.

I poteri di gestione del procurator Caesaris. Note in margine a D. 1.19.1.1. Ulpianus, libro XVI ad edictum

ALESSANDRI', Sergio Rosario
2014-01-01

Abstract

Riassunto: Dal testo di D. 1.19.1.1. Ulpianus, libro XVI ad edictum, emerge che il compito del procuratore imperiale non è quello di alienare una res Caesaris, ma quello di amministrarla con diligenza. Lo stesso Ulpiano, in tema di legato di cosa altrui, afferma che i praedia Caesaris, facenti parte del patrimonium, non possono costituire oggetto di legato, essendo extra commercium: di norma, infatti, non possono essere venduti nisi iussu principis. Ciò non significa che al procurator occorra un'autorizzazione ad hoc per vendere un bene fiscale. Le fonti giurisprudenziali, infatti, registrano interventi puntuali del princeps solo a posteriori, attraverso rescritti, ma non c'é traccia di interventi autorizzativi.La stessa situazione è attestata dall'evidenza documentaria, in particolare papiracea, relativa alle vendite fiscali, dalla quale emerge non solo l'assenza di interventi dell'amministrazione centrale, che ordinino o autorizzino la vendita di beni usiaci, ma anche l'assenza di procedure che riguardino la vendita di tali beni.
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