Il lavoro, partendo dal confronto tra il sistema delle norme di conflitto e la Convenzione europea dei diritti umani, perviene a talune conclusioni, suscettibili di essere generalizzate, sull’influsso della tutela dei diritti umani nel diritto internazionale privato. In primo luogo, il rilievo dell’esame di proporzionalità, nel giudizio della Corte volto all’accertamento della violazione della Convenzione, induce ad escludere che sia configurabile in astratto un contrasto tra diritti umani e metodi internazionalprivatistici o criteri di collegamento. Per la stessa ragione, non si ravvisano metodi imposti dalla tutela dei diritti umani; in particolare, si confuta l’ammissibilità di un metodo c.d. del riconoscimento fondato sull’art. 8 della Convenzione. In secondo luogo, si verifica che, l’ordine pubblico, per il suo contenuto e la sua struttura è inadatto a garantire che le norme straniere applicate nel foro non violino la Convenzione provocando la responsabilità dello Stato. Se ne conclude che anche nel diritto internazionale privato si applica il controllo diretto di convenzionalità e che la tutela dei diritti umani non ha modificato l’ordine pubblico. Dopo aver verificato che la tutela dei diritti umani non incide su metodi e tecniche internazionalprivatistiche, si perviene tuttavia a ravvisare un rivoluzionario influsso di essa sul fondamento e sulla ratio del diritto internazionale privato. Difatti le norme di conflitto possono essere considerate misure di attuazione degli obblighi positivi che derivano agli Stati dai singoli diritti tutelati nella Convenzione. Esse hanno quindi la funzione di coordinare i sistemi giuridici in modo da garantire che i diritti dei singoli non subiscano irragionevoli limitazioni o annullamenti a causa del carattere transnazionale della fattispecie in cui sono implicati. Ne deriva una rivoluzione copernicana per il diritto internazionale privato in conseguenza del passaggio da un’ottica prevalente di tutela della sovranità ad un’ottica prevalente di tutela dei diritti degli individui.

Sistema delle norme di conflitto e tutela internazionale dei diritti umani: una rivoluzione copernicana?

CARELLA, Gabriella
2014-01-01

Abstract

Il lavoro, partendo dal confronto tra il sistema delle norme di conflitto e la Convenzione europea dei diritti umani, perviene a talune conclusioni, suscettibili di essere generalizzate, sull’influsso della tutela dei diritti umani nel diritto internazionale privato. In primo luogo, il rilievo dell’esame di proporzionalità, nel giudizio della Corte volto all’accertamento della violazione della Convenzione, induce ad escludere che sia configurabile in astratto un contrasto tra diritti umani e metodi internazionalprivatistici o criteri di collegamento. Per la stessa ragione, non si ravvisano metodi imposti dalla tutela dei diritti umani; in particolare, si confuta l’ammissibilità di un metodo c.d. del riconoscimento fondato sull’art. 8 della Convenzione. In secondo luogo, si verifica che, l’ordine pubblico, per il suo contenuto e la sua struttura è inadatto a garantire che le norme straniere applicate nel foro non violino la Convenzione provocando la responsabilità dello Stato. Se ne conclude che anche nel diritto internazionale privato si applica il controllo diretto di convenzionalità e che la tutela dei diritti umani non ha modificato l’ordine pubblico. Dopo aver verificato che la tutela dei diritti umani non incide su metodi e tecniche internazionalprivatistiche, si perviene tuttavia a ravvisare un rivoluzionario influsso di essa sul fondamento e sulla ratio del diritto internazionale privato. Difatti le norme di conflitto possono essere considerate misure di attuazione degli obblighi positivi che derivano agli Stati dai singoli diritti tutelati nella Convenzione. Esse hanno quindi la funzione di coordinare i sistemi giuridici in modo da garantire che i diritti dei singoli non subiscano irragionevoli limitazioni o annullamenti a causa del carattere transnazionale della fattispecie in cui sono implicati. Ne deriva una rivoluzione copernicana per il diritto internazionale privato in conseguenza del passaggio da un’ottica prevalente di tutela della sovranità ad un’ottica prevalente di tutela dei diritti degli individui.
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