Il saggio si propone di individuare l’effettivo ambito di applicazione dei negozi traslativi atipici tra coniugi nella crisi coniugale, finalizzati ai trasferimenti immobiliari immediati o differiti, in adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti del coniuge o della prole. All’interno dei diversi schemi contrattuali, vengono approfonditi il contratto preliminare da crisi coniugale e il negozio di destinazione nell’interesse dei figli minori, il quale ultimo si inserisce nel solco dell’art. 2645-ter c.c., data l’indubitabile meritevolezza degli interessi perseguiti dall’operazione negoziale considerata (art. 1322, comma 2, c.c.), e nell’ambito della ben più ampia definizione consensuale della crisi familiare. I rapporti familiari, sia nella fase fisiologica sia in quella patologica, offrono il campo a molteplici e variegate ipotesi applicative dell’atto di destinazione ex art. 2645-ter, non soltanto sotto il profilo negoziale, ma anche funzionale, superando i limiti strutturali e funzionali degli istituti tradizionali familiari.

I trasferimenti immobiliari e le altre regolamentazioni nella crisi familiare

CORRIERO, VALERIA
2009-01-01

Abstract

Il saggio si propone di individuare l’effettivo ambito di applicazione dei negozi traslativi atipici tra coniugi nella crisi coniugale, finalizzati ai trasferimenti immobiliari immediati o differiti, in adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti del coniuge o della prole. All’interno dei diversi schemi contrattuali, vengono approfonditi il contratto preliminare da crisi coniugale e il negozio di destinazione nell’interesse dei figli minori, il quale ultimo si inserisce nel solco dell’art. 2645-ter c.c., data l’indubitabile meritevolezza degli interessi perseguiti dall’operazione negoziale considerata (art. 1322, comma 2, c.c.), e nell’ambito della ben più ampia definizione consensuale della crisi familiare. I rapporti familiari, sia nella fase fisiologica sia in quella patologica, offrono il campo a molteplici e variegate ipotesi applicative dell’atto di destinazione ex art. 2645-ter, non soltanto sotto il profilo negoziale, ma anche funzionale, superando i limiti strutturali e funzionali degli istituti tradizionali familiari.
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