Nella prassi, si sono avuti sviluppi non aderenti alla lettera dell'art.53 della Carta delle NU: in particolare, solitamente si hanno autorizzazioni, rivolte alle organizzazioni pertinenti (e/o agli Stati individualmente o nell’ambito delle stesse), fondate sul Cap. VII e non sull Cap, VIII. La qual cosa è accaduta anche su sollecitazione delle stesse organizzazioni regionali; verosimilmente, nel caso dell’UE, allo scopo politico di non apparire sulla scena di relazioni internazionali nella posizione di subordinazione che, rispetto al Consiglio di sicurezza, viene delineata dal combinato disposto degli articoli 53 e 54 della Carta. Siffatto fondamento dell’autorizzazione, oltre ad attirare l’attenzione sulle caratteristiche (robuste; coercitive) delle operazioni e sul contesto nel quale le medesime risultino inserite, favorisce una progressiva attrazione nel Cap. VII delle situazioni cui ha riguardo, per quanto qui interessa, il Cap. VIII; ciò appare consentito dall’identità di poteri del Consiglio di sicurezza ai sensi del Cap. VII e dell’art. 53, che, in effetti, richiama idealmente ratione materiae il primo. L’orientamento indicato svolge i suoi effetti sulla costruzione del controllo del Consiglio di sicurezza avente ad oggetto le azioni da esso autorizzate: quel controllo si presta a essere inteso tenendo presenti le considerazioni svolte in dottrina con riguardo alle azioni degli Stati, per l’appunto,autorizzate dal Consiglio in base al Cap. VII. Tanto più che, come accennato, può accadere che la stessa risoluzione autorizzi azioni delle organizzazioni regionali e degli Stati
Le operazioni di peacekeeping delle organizzazioni regionali
CELLAMARE, Giovanni
2015-01-01
Abstract
Nella prassi, si sono avuti sviluppi non aderenti alla lettera dell'art.53 della Carta delle NU: in particolare, solitamente si hanno autorizzazioni, rivolte alle organizzazioni pertinenti (e/o agli Stati individualmente o nell’ambito delle stesse), fondate sul Cap. VII e non sull Cap, VIII. La qual cosa è accaduta anche su sollecitazione delle stesse organizzazioni regionali; verosimilmente, nel caso dell’UE, allo scopo politico di non apparire sulla scena di relazioni internazionali nella posizione di subordinazione che, rispetto al Consiglio di sicurezza, viene delineata dal combinato disposto degli articoli 53 e 54 della Carta. Siffatto fondamento dell’autorizzazione, oltre ad attirare l’attenzione sulle caratteristiche (robuste; coercitive) delle operazioni e sul contesto nel quale le medesime risultino inserite, favorisce una progressiva attrazione nel Cap. VII delle situazioni cui ha riguardo, per quanto qui interessa, il Cap. VIII; ciò appare consentito dall’identità di poteri del Consiglio di sicurezza ai sensi del Cap. VII e dell’art. 53, che, in effetti, richiama idealmente ratione materiae il primo. L’orientamento indicato svolge i suoi effetti sulla costruzione del controllo del Consiglio di sicurezza avente ad oggetto le azioni da esso autorizzate: quel controllo si presta a essere inteso tenendo presenti le considerazioni svolte in dottrina con riguardo alle azioni degli Stati, per l’appunto,autorizzate dal Consiglio in base al Cap. VII. Tanto più che, come accennato, può accadere che la stessa risoluzione autorizzi azioni delle organizzazioni regionali e degli StatiFile | Dimensione | Formato | |
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