Sul fenomeno dell’attrazione dei procedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale nell’alveo di competenza del «giudice ordinario» della separazione, del divorzio o del giudizio ex art. 316 c.c. in corso tra i genitori, i lati oscuri della riforma della filiazione sono stati in parte rimessi all’esame della Corte di cassazione; ma le speranze riposte anche nel Supremo collegio per una lettura ortodossa del novellato art. 38 disp. att. c.c. sono state disattese. Invero, se per un verso, la corte ha stabilito che in ordine ad un provvedimento ex art. 333 c.c. è esclusa la competenza del tribunale ordinario investito del giudizio di divorzio fra i genitori, e ciò in ragione del fatto che «il requisito della identità delle parti», richiesto «come presupposto per l’attrazione della competenza da parte del giudice ordinario», «non ricorre nella specie in relazione alla proposizione da parte del pubblico ministero di ricorso autonomo», per un altro, lo stesso collegio, statuendo per la competenza della corte di appello investita del gravame della sentenza di divorzio, quale «giudice del conflitto familiare», ha colto l’occasione per affermare che il simultaneus processus sancito dall’art. 38 cit. si realizza dinanzi a quest’ultimo anche se «non s’integra il requisito delle ‘stesse parti’».

La concentrazione delle tutele nell’interesse del minore: un repentino revirement della Cassazione

POLISENO, Barbara
2015-01-01

Abstract

Sul fenomeno dell’attrazione dei procedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale nell’alveo di competenza del «giudice ordinario» della separazione, del divorzio o del giudizio ex art. 316 c.c. in corso tra i genitori, i lati oscuri della riforma della filiazione sono stati in parte rimessi all’esame della Corte di cassazione; ma le speranze riposte anche nel Supremo collegio per una lettura ortodossa del novellato art. 38 disp. att. c.c. sono state disattese. Invero, se per un verso, la corte ha stabilito che in ordine ad un provvedimento ex art. 333 c.c. è esclusa la competenza del tribunale ordinario investito del giudizio di divorzio fra i genitori, e ciò in ragione del fatto che «il requisito della identità delle parti», richiesto «come presupposto per l’attrazione della competenza da parte del giudice ordinario», «non ricorre nella specie in relazione alla proposizione da parte del pubblico ministero di ricorso autonomo», per un altro, lo stesso collegio, statuendo per la competenza della corte di appello investita del gravame della sentenza di divorzio, quale «giudice del conflitto familiare», ha colto l’occasione per affermare che il simultaneus processus sancito dall’art. 38 cit. si realizza dinanzi a quest’ultimo anche se «non s’integra il requisito delle ‘stesse parti’».
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