Nessuno dei criteri che illustrano la voluntas legis della depenalizzazione delle contravvenzioni del c.p. delineata dalla l. n. 67/2014 – la quiescenza, il c.d. contesto di depenalizzazione e l’obsolescenza/inadeguatezza/intollerabilità delle prospettive di tutela – giustifica la delega di depenalizzare anche i reati dell’art. 659 c.p., che, tutt’al contrario, non sono affatto “desueti” (anzi sono ampiamente applicati) e si protendono verso la tutela di valori di rilievo costituzionale. Sotto quest’ultimo profilo, la l. 67/2014 appare in contrasto persino con la stessa voluntas legislatoris, espressa con il criterio di delega di preservare dalla “degradazione” i reati in materia di “ambiente, paesaggio e territorio”. L’inserimento dell’art. 659 c.p. nel novero delle contravvenzioni da depenalizzare sembra costituire dunque l’immancabile effetto “perverso” della tecnica degli elenchi che affligge le “riforme senza riforma” e prospetta una depenalizzazione “apparente”, formale, ineffettiva, “rimozionale”, poco o per nulla deflattiva, obiettivamente “difensiva”/“mistificatoria”, cui il governo non dovrebbe dare seguito.

Depenalizzazione, tranquillità personale e inquinamento acustico. L’art. 659 e la delega per la depenalizzazione delle contravvenzioni del c.p.

LOSAPPIO, Giuseppe
2015-01-01

Abstract

Nessuno dei criteri che illustrano la voluntas legis della depenalizzazione delle contravvenzioni del c.p. delineata dalla l. n. 67/2014 – la quiescenza, il c.d. contesto di depenalizzazione e l’obsolescenza/inadeguatezza/intollerabilità delle prospettive di tutela – giustifica la delega di depenalizzare anche i reati dell’art. 659 c.p., che, tutt’al contrario, non sono affatto “desueti” (anzi sono ampiamente applicati) e si protendono verso la tutela di valori di rilievo costituzionale. Sotto quest’ultimo profilo, la l. 67/2014 appare in contrasto persino con la stessa voluntas legislatoris, espressa con il criterio di delega di preservare dalla “degradazione” i reati in materia di “ambiente, paesaggio e territorio”. L’inserimento dell’art. 659 c.p. nel novero delle contravvenzioni da depenalizzare sembra costituire dunque l’immancabile effetto “perverso” della tecnica degli elenchi che affligge le “riforme senza riforma” e prospetta una depenalizzazione “apparente”, formale, ineffettiva, “rimozionale”, poco o per nulla deflattiva, obiettivamente “difensiva”/“mistificatoria”, cui il governo non dovrebbe dare seguito.
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