Tradizionalmente avvezzo a muoversi tra i due sistemi di produzione del diritto più diffusi nel panorama mondiale, il giurista indica con l’espressione common law il sistema giuridico sviluppatosi in Inghilterra e diffuso nei Paesi anglo-americani; di contro, l’espressione civil law individua gli ordinamenti giuridici la cui struttura origina dal ceppo del diritto romano, ma soprattutto indica lo ius commune ovvero una particolare formula di organizzazione del diritto romano che connota l’esperienza giuridica continentale a far data dal secolo XIII. Se la tradizione giuridica del continente origina dall’interpretazione del Corpus Juris Civilis giustinianeo ad opera di giuristi di formazione accademica, il sistema giuridico d’oltremanica si connota per la pragmaticità del common lawyer la cui istruzione non ha origine universitaria. Autore, in collaborazione col nipote Hubert Walter, del Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae (noto, secondo la traduzione inglese, come “Treatise on the Laws and Customs of the Kingdom of England”), definito quale «the first really authoritative text-book on the Common Law of England», nel quale il diritto inglese è esposto sistematicamente, come codice operativo per i giudici della Curia regis, Glanville ha consentito agli studiosi di common law di comprendere la valenza storica di alcuni settori del diritto maggiormente praticati nel secolo XII e tuttora portato di una persistente originalità nel diritto angloamericano, fornendo inoltre la riprova della sussistenza nelle Corti regie di un apparato di giuristi tecnici formatisi nel quadro del moto rinascimentale della cultura giuridica europea, dietro la spinta di un sovrano cosmopolita che avrebbe garantito e tramandato ai posteri il patrimonio di common law. L’opera, all’apparenza di carattere ricognitivo, invero ha stimolato l’approfondimento dei caratteri del common law e delle eventuali contaminazioni tra common law e civil law.

Common law v. civil law: Ranulf de Glanville e il rinascimento della cultura giuridica europea del secolo XII

MARTINO, Pamela
2015-01-01

Abstract

Tradizionalmente avvezzo a muoversi tra i due sistemi di produzione del diritto più diffusi nel panorama mondiale, il giurista indica con l’espressione common law il sistema giuridico sviluppatosi in Inghilterra e diffuso nei Paesi anglo-americani; di contro, l’espressione civil law individua gli ordinamenti giuridici la cui struttura origina dal ceppo del diritto romano, ma soprattutto indica lo ius commune ovvero una particolare formula di organizzazione del diritto romano che connota l’esperienza giuridica continentale a far data dal secolo XIII. Se la tradizione giuridica del continente origina dall’interpretazione del Corpus Juris Civilis giustinianeo ad opera di giuristi di formazione accademica, il sistema giuridico d’oltremanica si connota per la pragmaticità del common lawyer la cui istruzione non ha origine universitaria. Autore, in collaborazione col nipote Hubert Walter, del Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae (noto, secondo la traduzione inglese, come “Treatise on the Laws and Customs of the Kingdom of England”), definito quale «the first really authoritative text-book on the Common Law of England», nel quale il diritto inglese è esposto sistematicamente, come codice operativo per i giudici della Curia regis, Glanville ha consentito agli studiosi di common law di comprendere la valenza storica di alcuni settori del diritto maggiormente praticati nel secolo XII e tuttora portato di una persistente originalità nel diritto angloamericano, fornendo inoltre la riprova della sussistenza nelle Corti regie di un apparato di giuristi tecnici formatisi nel quadro del moto rinascimentale della cultura giuridica europea, dietro la spinta di un sovrano cosmopolita che avrebbe garantito e tramandato ai posteri il patrimonio di common law. L’opera, all’apparenza di carattere ricognitivo, invero ha stimolato l’approfondimento dei caratteri del common law e delle eventuali contaminazioni tra common law e civil law.
2015
978-88-916-0973-1
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