L’art. 6 del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) mira a proteggere il consumatore, in quanto parte debole, attraverso una speciale norma di conflitto la quale, tra l’altro, prende in considerazione le nuove tecniche di vendita a distanza. Anzitutto, la norma definisce contratto concluso dal consumatore quello stipulato da una persona fisica che agisca al di fuori della sua professione (il consumatore) con altri che agisca nell’esercizio della professione (il professionista); inoltre, essa definisce le modalità di negoziazione del contratto che devono sussistere ai fini dell’applicazione della speciale protezione garantita dall’art. 6. La scelta della legge applicabile da parte dei contraenti, principio fondamentale del regolamento, risulta così fortemente limitata con riferimento ai consumatori: è ammissibile solo allorché non privi il consumatore della protezione che gli è garantita dalle norme imperative (inderogabili tramite accordo) della legge applicabile in mancanza di scelta. In assenza di scelta di legge (o in luogo della legge scelta, se quest’ultima sia meno favorevole al consumatore) la legge applicabile ai contratti conclusi dai consumatori è la legge di residenza abituale del consumatore. Tuttavia, sorgono dubbi che tale soluzione sia la più idonea per garantire sempre la maggior protezione del consumatore.

La legge applicabile ai contratti dei consumatori nel regolamento Roma I

VILLANI, Ugo
2014-01-01

Abstract

L’art. 6 del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) mira a proteggere il consumatore, in quanto parte debole, attraverso una speciale norma di conflitto la quale, tra l’altro, prende in considerazione le nuove tecniche di vendita a distanza. Anzitutto, la norma definisce contratto concluso dal consumatore quello stipulato da una persona fisica che agisca al di fuori della sua professione (il consumatore) con altri che agisca nell’esercizio della professione (il professionista); inoltre, essa definisce le modalità di negoziazione del contratto che devono sussistere ai fini dell’applicazione della speciale protezione garantita dall’art. 6. La scelta della legge applicabile da parte dei contraenti, principio fondamentale del regolamento, risulta così fortemente limitata con riferimento ai consumatori: è ammissibile solo allorché non privi il consumatore della protezione che gli è garantita dalle norme imperative (inderogabili tramite accordo) della legge applicabile in mancanza di scelta. In assenza di scelta di legge (o in luogo della legge scelta, se quest’ultima sia meno favorevole al consumatore) la legge applicabile ai contratti conclusi dai consumatori è la legge di residenza abituale del consumatore. Tuttavia, sorgono dubbi che tale soluzione sia la più idonea per garantire sempre la maggior protezione del consumatore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/142476
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