Il contributo tratta delle implicazioni costituzionali dell’accesso condizionato a profilo personale su social network, traendo spunto da una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 848 del 2014) avente ad oggetto una sanzione disciplinare irrogata ad un agente della Polizia di Stato per essersi registrato su un noto sito di incontri on line e aver aperto un profilo personale, accessibile attraverso l’uso di un nickname contenente il suffisso trav (che rimandava al travestitismo), sul quale erano state inserite alcune foto del predetto agente, in cui lo stesso appariva vestito da donna e in abiti discinti. La corretta individuazione delle modalità comunicative utilizzate dal titolare del profilo on line diviene fondamentale ai fini dell’applicazione della rispettiva garanzia costituzionale al caso concreto: se l’art. 21 Cost. (con l’art. 10 CEDU) o l’art. 15 Cost. (con l’art. 8 CEDU), a seconda dell’esito della valutazione sulla idoneità delle modalità di esternazione a conferire natura pubblica o privata al rapporto comunicativo. La coesistenza nel caso de quo di entrambe le fattispecie consente di poter concludere che la sentenza del Consiglio di Stato è palesemente carente, nella parte motiva, sotto il profilo della mancata considerazione della garanzia costituzionale della riservatezza delle comunicazioni e, subordinatamente, della tutela della vita privata da interferenze abusive di terzi (art. 14 Cost.); è, altresì, erronea e contraddittoria, sotto il profilo della equiparazione – all’interno della medesima tutela giuridica – di due fattispecie (libertà di espressione e libertà di comunicare riservatamente) alquanto differenti.

"Decoro" dell'amministrazione versus libertà di espressione o diritto alla riservatezza delle comunicazioni?Quando il giudice amministrativo finisce nella "Rete"

PANNACCIULLI Cecilia
2014-01-01

Abstract

Il contributo tratta delle implicazioni costituzionali dell’accesso condizionato a profilo personale su social network, traendo spunto da una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 848 del 2014) avente ad oggetto una sanzione disciplinare irrogata ad un agente della Polizia di Stato per essersi registrato su un noto sito di incontri on line e aver aperto un profilo personale, accessibile attraverso l’uso di un nickname contenente il suffisso trav (che rimandava al travestitismo), sul quale erano state inserite alcune foto del predetto agente, in cui lo stesso appariva vestito da donna e in abiti discinti. La corretta individuazione delle modalità comunicative utilizzate dal titolare del profilo on line diviene fondamentale ai fini dell’applicazione della rispettiva garanzia costituzionale al caso concreto: se l’art. 21 Cost. (con l’art. 10 CEDU) o l’art. 15 Cost. (con l’art. 8 CEDU), a seconda dell’esito della valutazione sulla idoneità delle modalità di esternazione a conferire natura pubblica o privata al rapporto comunicativo. La coesistenza nel caso de quo di entrambe le fattispecie consente di poter concludere che la sentenza del Consiglio di Stato è palesemente carente, nella parte motiva, sotto il profilo della mancata considerazione della garanzia costituzionale della riservatezza delle comunicazioni e, subordinatamente, della tutela della vita privata da interferenze abusive di terzi (art. 14 Cost.); è, altresì, erronea e contraddittoria, sotto il profilo della equiparazione – all’interno della medesima tutela giuridica – di due fattispecie (libertà di espressione e libertà di comunicare riservatamente) alquanto differenti.
2014
978-88-495-2955-5
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