La costituzionalizzazione del principio del c.d. “pareggio di bilancio”, avvenuta in un contesto di grave crisi economico-finanziaria e di particolare debolezza delle istituzioni europee e nazionali, sembra assumere una particolare (e tutt’altro che marginale) funzione non solo sul piano dell’ordinamento interno, ma, anche, su quello dell’“ordinamento composito” europeo e del più ampio processo di integrazione sovranazionale. Nel presente saggio, si intende esaminare in che misura e sotto quali profili la “disciplina composita” del principio de quo possa incidere, soprattutto alla luce della sua peculiare articolazione, sui rapporti tra ordinamenti ed, in particolare, sul ruolo che lo Stato sembra essere (indirettamente) chiamato a svolgere nello “spazio giuridico” europeo e globale. Si evidenzia, in particolare, come siffatto ruolo non sembri poter essere ridotto ad un semplice “spazio di manovra” residuale, risultante dal mero saldo tra “forze centripete” e “forze centrifughe”, ma sembri potersi espandere (quasi paradossalmente) anche al di là delle funzioni, per così dire, di mero “player globale” svolte dallo Stato stesso

Costituzionalizzazione del principio di equilibrio dei bilanci e possibile “rilancio” del ruolo dello Stato nell’“ordinamento composito” europeo

GRIMALDI, LUCA
2015-01-01

Abstract

La costituzionalizzazione del principio del c.d. “pareggio di bilancio”, avvenuta in un contesto di grave crisi economico-finanziaria e di particolare debolezza delle istituzioni europee e nazionali, sembra assumere una particolare (e tutt’altro che marginale) funzione non solo sul piano dell’ordinamento interno, ma, anche, su quello dell’“ordinamento composito” europeo e del più ampio processo di integrazione sovranazionale. Nel presente saggio, si intende esaminare in che misura e sotto quali profili la “disciplina composita” del principio de quo possa incidere, soprattutto alla luce della sua peculiare articolazione, sui rapporti tra ordinamenti ed, in particolare, sul ruolo che lo Stato sembra essere (indirettamente) chiamato a svolgere nello “spazio giuridico” europeo e globale. Si evidenzia, in particolare, come siffatto ruolo non sembri poter essere ridotto ad un semplice “spazio di manovra” residuale, risultante dal mero saldo tra “forze centripete” e “forze centrifughe”, ma sembri potersi espandere (quasi paradossalmente) anche al di là delle funzioni, per così dire, di mero “player globale” svolte dallo Stato stesso
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