La disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive costituisce un importante banco di prova per il riparto di potestà impositiva tra Stato e Regioni secondo gli assetti definiti dal novellato Titolo V della Costituzione. Non a caso, le modifiche che la Finanziaria per il 2008 ha apportato alla struttura del tributo e ai suoi schemi applicativi riflettono, seppure in modo sfumato, taluni principi affermati dalla Consulta e recepiti nell’odierno dibattito sull’attuazione del federalismo fiscale. Alla luce del recente intervento legislativo il ruolo delle autonomie regionali nell’istituzione ed applicazione dell’imposta assume, però, connotazioni ibride. La natura stessa del tributo, nell’attuale impostazione, appare indefinita, al punto da escluderlo dal novero sia dei tributi propri, sia di quelli impropri delle Regioni.
L’Irap nella Finanziaria per il 2008: nasce il tertium genus tra tributi propri e impropri delle Regioni
SELICATO, GIANLUCA
2008-01-01
Abstract
La disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive costituisce un importante banco di prova per il riparto di potestà impositiva tra Stato e Regioni secondo gli assetti definiti dal novellato Titolo V della Costituzione. Non a caso, le modifiche che la Finanziaria per il 2008 ha apportato alla struttura del tributo e ai suoi schemi applicativi riflettono, seppure in modo sfumato, taluni principi affermati dalla Consulta e recepiti nell’odierno dibattito sull’attuazione del federalismo fiscale. Alla luce del recente intervento legislativo il ruolo delle autonomie regionali nell’istituzione ed applicazione dell’imposta assume, però, connotazioni ibride. La natura stessa del tributo, nell’attuale impostazione, appare indefinita, al punto da escluderlo dal novero sia dei tributi propri, sia di quelli impropri delle Regioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.