Il saggio ha come obiettivo quello di esaminare gli effetti determinati dall'approvazione delle modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulla legislazione in materia di diritto agli studi universitari. Il lavoro prende in esame dapprima la legislazione nazionale e, successivamente, quella di ciascuna Regione relativa alla "materia" oggetto di studio. dalla legislazione regionale di settore emerge uno scenario che presenta situazioni eterogenee, se non diseguali, determinate dalla varietà di prestazioni previste da ciascuna Regione, peraltro erogate da enti differenti, con dotazioni finanziarie differenziate e in base a criteri difformi. Tale “differenziazione” fra Regioni può dirsi “condizionata” dalle diverse sensibilità politiche, presenti nelle singole realtà regionali, che determinano un maggiore o un minore impegno finanziario in favore del diritto agli studi universitari e una maggiore o una minore “attenzione” agli sviluppi del sistema universitario regionale, come si direbbe oggi, nel suo complesso.Le Regioni, “forti” delle competenze acquisite per effetto della riforma costituzionale, danno il via ad un nuovo corso della programmazione delle politiche per il diritto agli studi universitari, provvedendo alla modifica delle leggi precedenti e introducendo, in molti casi, novità rilevanti sul fronte sia degli impegni solidaristici e, quindi, finanziari, sia su quello della organizzazione. Quasi tutte le Regioni, in generale, optano, sul piano organizzativo-funzionale, per la riduzione drastica degli enti erogatori dei servizi in favore degli studenti universitari (l’impostazione precedente è quella della costituzione di un ente per ciascun Ateneo), preferendo l’istituzione di un ente unico sotto forma di agenzia regionale.

Costituzione e welfare studentesco: le politiche legislative nazionali e regionali per il diritto agli studi universitari

LUCHENA, Giovanni
2010-01-01

Abstract

Il saggio ha come obiettivo quello di esaminare gli effetti determinati dall'approvazione delle modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulla legislazione in materia di diritto agli studi universitari. Il lavoro prende in esame dapprima la legislazione nazionale e, successivamente, quella di ciascuna Regione relativa alla "materia" oggetto di studio. dalla legislazione regionale di settore emerge uno scenario che presenta situazioni eterogenee, se non diseguali, determinate dalla varietà di prestazioni previste da ciascuna Regione, peraltro erogate da enti differenti, con dotazioni finanziarie differenziate e in base a criteri difformi. Tale “differenziazione” fra Regioni può dirsi “condizionata” dalle diverse sensibilità politiche, presenti nelle singole realtà regionali, che determinano un maggiore o un minore impegno finanziario in favore del diritto agli studi universitari e una maggiore o una minore “attenzione” agli sviluppi del sistema universitario regionale, come si direbbe oggi, nel suo complesso.Le Regioni, “forti” delle competenze acquisite per effetto della riforma costituzionale, danno il via ad un nuovo corso della programmazione delle politiche per il diritto agli studi universitari, provvedendo alla modifica delle leggi precedenti e introducendo, in molti casi, novità rilevanti sul fronte sia degli impegni solidaristici e, quindi, finanziari, sia su quello della organizzazione. Quasi tutte le Regioni, in generale, optano, sul piano organizzativo-funzionale, per la riduzione drastica degli enti erogatori dei servizi in favore degli studenti universitari (l’impostazione precedente è quella della costituzione di un ente per ciascun Ateneo), preferendo l’istituzione di un ente unico sotto forma di agenzia regionale.
2010
978-88-8422-993-9
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