La rilevazione in bilancio dei costi relativi all’utilizzazione di beni di terzi, in genere, avviene attraverso l’iscrizione, nel conto economico, dei corrispettivi, dovuti in base al contratto, versati nel corso dell’esercizio; tali corrispettivi sono computati tenendo conto del periodo di utilizzazione dei beni in base al principio della competenza economica. Pertanto i beni acquisiti in locazione, se si tiene conto della forma giuridica del contratto che li lega all’impresa, pur rappresentando fattori che concorrono, attraverso l’utilità da essi ceduta, allo svolgimento dei processi di produzione economica, non vanno considerati come elementi del capitale aziendale; essi, conseguentemente, non possono essere iscritti nell’attivo del bilancio. Ciò in quanto l’impresa non ha la titolarità del diritto di proprietà, né di altro diritto reale di godimento, ma è soltanto titolare di un contratto che dà origine a reciproche obbligazioni future rappresentate, nel caso della locazione, da prestazioni continuative di godimento verso il pagamento di un corrispettivo periodico. Ora, se questa tesi può essere pacificamente accolta con riferimento all’istituto della locazione in generale (ivi compreso il noleggio), qualche ragionevole dubbio può sorgere nel caso in cui l’impresa sia titolare di un diritto assimilato a un diritto reale in forza di un rapporto obbligatorio, quale, per esempio, il leasing.

Rilevazione in bilancio del leasing da parte dell'utilizzatore

DELL'ATTI, Vittorio
2007-01-01

Abstract

La rilevazione in bilancio dei costi relativi all’utilizzazione di beni di terzi, in genere, avviene attraverso l’iscrizione, nel conto economico, dei corrispettivi, dovuti in base al contratto, versati nel corso dell’esercizio; tali corrispettivi sono computati tenendo conto del periodo di utilizzazione dei beni in base al principio della competenza economica. Pertanto i beni acquisiti in locazione, se si tiene conto della forma giuridica del contratto che li lega all’impresa, pur rappresentando fattori che concorrono, attraverso l’utilità da essi ceduta, allo svolgimento dei processi di produzione economica, non vanno considerati come elementi del capitale aziendale; essi, conseguentemente, non possono essere iscritti nell’attivo del bilancio. Ciò in quanto l’impresa non ha la titolarità del diritto di proprietà, né di altro diritto reale di godimento, ma è soltanto titolare di un contratto che dà origine a reciproche obbligazioni future rappresentate, nel caso della locazione, da prestazioni continuative di godimento verso il pagamento di un corrispettivo periodico. Ora, se questa tesi può essere pacificamente accolta con riferimento all’istituto della locazione in generale (ivi compreso il noleggio), qualche ragionevole dubbio può sorgere nel caso in cui l’impresa sia titolare di un diritto assimilato a un diritto reale in forza di un rapporto obbligatorio, quale, per esempio, il leasing.
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