Nel saggio “Il verbale di diserzione” è stata analizzata la funzione, i caratteri e le correlazioni sussistenti tra il verbale delle deliberazioni assembleari ed il verbale delle adunanze in cui non sia stato raggiunto il quorum necessario per deliberare validamente. In particolare, si è giunti alla convinzione che: (i) sussiste un obbligo di redazione del verbale di diserzione che trova la sua ratio nella circostanza che anch’esso, così come il verbale delle deliberazioni assembleari, è strumento di certezza giuridica posto a tutela non solo dell’informazione dei soci (ed in particolare a protezione delle minoranze), ma anche della stabilità della società; (ii) l’obbligo di redazione del verbale di diserzione rimane tale anche nell’eventualità in cui l’assemblea ordinaria di una società per azioni vada deserta e non sia stato nominato dallo statuto il presidente dell’assemblea; in tal caso, l’obbligo incomberà sui membri dell’organo di controllo, i quali, allo scopo di espletare al meglio la propria funzione e, dunque, di esercitare una più diretta attività preventiva di fronte ad eventuali abusi, “devono” assistere a tutte le assemblee e, di conseguenza, sono tenuti a redigere il verbale di diserzione; (iii) il verbale di diserzione non è presupposto della successiva deliberazione, né, d’altro canto, può ritenersi costituisca un momento della deliberazione assunta in seconda convocazione, ma è un atto che dà conto di quanto avvenuto durante il primo procedimento deliberativo ed ha natura di prova. Ne deriva che il vizio della deliberazione assunta in seconda convocazione, anziché nell’assenza di un documento che attesti la mancata costituzione dell’assemblea in prima convocazione (verbale di diserzione), consiste nella eventuale mancanza (sostanziale ovvero giuridica) del fatto che rappresenta il presupposto legale per beneficiare di quorum ridotti ex art. 2369 c.c.. Pertanto, spetterà a colui che abbia impugnato la deliberazione, ex art. 2697 c.c., l’onere di provare l’insussistenza del presupposto derivante dalla mancanza del procedimento di prima convocazione. Tuttavia, la mancata redazione di tale documento, costituendo un inadempimento ai propri doveri da parte dei soggetti obbligati, non solo rappresenta una giusta causa di revoca dall’ufficio ricoperto, ma, nell’ipotesi in cui l’inadempimento abbia provocato un danno alla società ovvero al socio impugnante, comporta la responsabilità dei soggetti inadempienti al risarcimento dei danni cagionati.

IL VERBALE DI DISERZIONE

DELL'ATTI, GABRIELE
2008-01-01

Abstract

Nel saggio “Il verbale di diserzione” è stata analizzata la funzione, i caratteri e le correlazioni sussistenti tra il verbale delle deliberazioni assembleari ed il verbale delle adunanze in cui non sia stato raggiunto il quorum necessario per deliberare validamente. In particolare, si è giunti alla convinzione che: (i) sussiste un obbligo di redazione del verbale di diserzione che trova la sua ratio nella circostanza che anch’esso, così come il verbale delle deliberazioni assembleari, è strumento di certezza giuridica posto a tutela non solo dell’informazione dei soci (ed in particolare a protezione delle minoranze), ma anche della stabilità della società; (ii) l’obbligo di redazione del verbale di diserzione rimane tale anche nell’eventualità in cui l’assemblea ordinaria di una società per azioni vada deserta e non sia stato nominato dallo statuto il presidente dell’assemblea; in tal caso, l’obbligo incomberà sui membri dell’organo di controllo, i quali, allo scopo di espletare al meglio la propria funzione e, dunque, di esercitare una più diretta attività preventiva di fronte ad eventuali abusi, “devono” assistere a tutte le assemblee e, di conseguenza, sono tenuti a redigere il verbale di diserzione; (iii) il verbale di diserzione non è presupposto della successiva deliberazione, né, d’altro canto, può ritenersi costituisca un momento della deliberazione assunta in seconda convocazione, ma è un atto che dà conto di quanto avvenuto durante il primo procedimento deliberativo ed ha natura di prova. Ne deriva che il vizio della deliberazione assunta in seconda convocazione, anziché nell’assenza di un documento che attesti la mancata costituzione dell’assemblea in prima convocazione (verbale di diserzione), consiste nella eventuale mancanza (sostanziale ovvero giuridica) del fatto che rappresenta il presupposto legale per beneficiare di quorum ridotti ex art. 2369 c.c.. Pertanto, spetterà a colui che abbia impugnato la deliberazione, ex art. 2697 c.c., l’onere di provare l’insussistenza del presupposto derivante dalla mancanza del procedimento di prima convocazione. Tuttavia, la mancata redazione di tale documento, costituendo un inadempimento ai propri doveri da parte dei soggetti obbligati, non solo rappresenta una giusta causa di revoca dall’ufficio ricoperto, ma, nell’ipotesi in cui l’inadempimento abbia provocato un danno alla società ovvero al socio impugnante, comporta la responsabilità dei soggetti inadempienti al risarcimento dei danni cagionati.
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