L’art. 114, comma 6-bis, c.p.p. vieta la pubblicazione delle immagini di persone in vinculis, a tutela della riservatezza e della presunzione di non colpevolezza. Il divieto – che può venir meno soltanto con il consenso della persona interessata – è peraltro quotidianamente violato dagli operatori dell’informazione, risultando del tutto inadeguato l’apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore. La trasgressione integra, infatti, un mero illecito disciplinare, non essendo applicabile l’art. 684 c.p. che punisce la pubblicazione arbitraria di «atti» o «documenti» del processo penale.
Il divieto di pubblicare immagini di persone private della libertà personale e sottoposte a mezzi di coercizione fisica
TRIGGIANI, Nicola
2008-01-01
Abstract
L’art. 114, comma 6-bis, c.p.p. vieta la pubblicazione delle immagini di persone in vinculis, a tutela della riservatezza e della presunzione di non colpevolezza. Il divieto – che può venir meno soltanto con il consenso della persona interessata – è peraltro quotidianamente violato dagli operatori dell’informazione, risultando del tutto inadeguato l’apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore. La trasgressione integra, infatti, un mero illecito disciplinare, non essendo applicabile l’art. 684 c.p. che punisce la pubblicazione arbitraria di «atti» o «documenti» del processo penale.File in questo prodotto:
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