Dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è sviluppata in Italia, grazie anche ai cambiamenti verificatisi nei consessi europei , una nuova attenzione nei riguardi della condizione minorile, in particolare modo delle sue condizioni di vita, dei suoi bisogni e delle sue esigenze educative. L’ordinamento giuridico italiano ha incominciato a riconoscere che il “minore” non poteva essere solo destinatario di norme giuridiche di protezione, ma doveva essere riconosciuto come titolare di diritti e che questi dovevano essere garantiti. La nostra stessa Costituzione, infatti, riconosce al minore i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (artt. 2 e 3, comma 2, Cost.). I temi della famiglia, dei figli e della loro educazione trovano posizione nell’intero titolo II della Carta Costituzionale. L’ordinamento riconosce il singolo minore, sia come individuo che nella società in cui opera, e si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità. In tale prospettiva, ciò che la Costituzione evidenzia non è un principio generico di tutela di un soggetto in posizione d’inferiorità, ma la condizione del minore in quanto persona, tutelandone i diritti della personalità . Tra i diritti della persona, così come sono riconosciuti negli atti costitutivi delle Convenzioni e negli atti internazionali , assume particolare rilevanza il diritto all’educazione. Com’è stato opportunamente osservato, il diritto all’educazione è sinonimo di diritto “alla maturazione di una personalità autonoma capace di determinarsi liberamente nella vita” . In realtà, il minore non è pienamente capace di poter percepire concretamente quali sono i suoi diritti, e di poterne pretendere la loro attuazione. Anche per questa circostanza appare necessario che l’ordinamento li garantisca e li promuova. Il primo organismo che dovrebbe adempiere a tale funzione è il nucleo familiare. La realtà odierna ci propone però casi in cui i genitori non sono in grado di valorizzare il minore come titolare di autonomi diritti, ma essa stessa ha bisogno di essere supportata a ricoprire tale funzione . Esempi tipici sono rappresentati dalle crisi familiari che mettono a rischio la crescita equilibrata dei soggetti indifesi. In tali casi d’insufficienza, vi è l’obbligo d’intervenire sia in sede giudiziaria, sia in sede amministrativa; luoghi in cui l’interesse del minore deve trovare piena tutela ed attuazione risolvendo le problematiche con soluzioni adeguate ed improntate, principalmente, all’interesse del minore . La decisione di interessarmi alla tematica qui discussa, nasce dalla considerazione che si tratta di una vera e propria emergenza sociale ed è palese un’urgenza di iniziative per poter comprendere meglio la natura del fenomeno e per poter cercare di delineare una linea culturale e politica di comportamento da parte di tutta la società, dalle autorità di governo fino ai comuni cittadini.

La centralità dell'interesse del minore nelle dinamiche dei rapporti familiari

SANTORO Roberta
2008-01-01

Abstract

Dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è sviluppata in Italia, grazie anche ai cambiamenti verificatisi nei consessi europei , una nuova attenzione nei riguardi della condizione minorile, in particolare modo delle sue condizioni di vita, dei suoi bisogni e delle sue esigenze educative. L’ordinamento giuridico italiano ha incominciato a riconoscere che il “minore” non poteva essere solo destinatario di norme giuridiche di protezione, ma doveva essere riconosciuto come titolare di diritti e che questi dovevano essere garantiti. La nostra stessa Costituzione, infatti, riconosce al minore i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (artt. 2 e 3, comma 2, Cost.). I temi della famiglia, dei figli e della loro educazione trovano posizione nell’intero titolo II della Carta Costituzionale. L’ordinamento riconosce il singolo minore, sia come individuo che nella società in cui opera, e si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità. In tale prospettiva, ciò che la Costituzione evidenzia non è un principio generico di tutela di un soggetto in posizione d’inferiorità, ma la condizione del minore in quanto persona, tutelandone i diritti della personalità . Tra i diritti della persona, così come sono riconosciuti negli atti costitutivi delle Convenzioni e negli atti internazionali , assume particolare rilevanza il diritto all’educazione. Com’è stato opportunamente osservato, il diritto all’educazione è sinonimo di diritto “alla maturazione di una personalità autonoma capace di determinarsi liberamente nella vita” . In realtà, il minore non è pienamente capace di poter percepire concretamente quali sono i suoi diritti, e di poterne pretendere la loro attuazione. Anche per questa circostanza appare necessario che l’ordinamento li garantisca e li promuova. Il primo organismo che dovrebbe adempiere a tale funzione è il nucleo familiare. La realtà odierna ci propone però casi in cui i genitori non sono in grado di valorizzare il minore come titolare di autonomi diritti, ma essa stessa ha bisogno di essere supportata a ricoprire tale funzione . Esempi tipici sono rappresentati dalle crisi familiari che mettono a rischio la crescita equilibrata dei soggetti indifesi. In tali casi d’insufficienza, vi è l’obbligo d’intervenire sia in sede giudiziaria, sia in sede amministrativa; luoghi in cui l’interesse del minore deve trovare piena tutela ed attuazione risolvendo le problematiche con soluzioni adeguate ed improntate, principalmente, all’interesse del minore . La decisione di interessarmi alla tematica qui discussa, nasce dalla considerazione che si tratta di una vera e propria emergenza sociale ed è palese un’urgenza di iniziative per poter comprendere meglio la natura del fenomeno e per poter cercare di delineare una linea culturale e politica di comportamento da parte di tutta la società, dalle autorità di governo fino ai comuni cittadini.
2008
978-88-8422-697-6
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