Il saggio trae spunto dagli scolii di Porfirione e dello Pseudo Acrone ad Hor. Serm. 1, 9, 75-77. La satira oraziana commentata è quella “dello scocciatore”; lo scolio di Porfirione, quello notissimo in cui si richiama la norma decemvirale sulla in ius vocatio. La legge disciplinava le modalità del processo ma stabiliva anche, in modo dettagliato, ciò che il cittadino poteva fare da solo, senza ricorrere al tribunale. Tra questi atti rientrava la manus iniectio, istituto per molti versi ancora oscuro, ma di cui la definizione del grammatico Servio (Ad Aen. X, 419) tramanda, forse, il significato originario: Manus iniectio dicitur quoties nulla iudicis auctoritate expectata rem nobis debitam vindicamus. Le XII Tavole presentano più di un’applicazione della manus iniectio; quella esperibile dall’attore nei confronti del vocato renitente è una di esse. In ciascuna la caratteristica essenziale della procedura è, secondo un’opinione autorevole, sempre l’impiego della forza, purché questa avvenga nell’adempimento di un proprio diritto, e secondo le forme stabilite dalla legge. Chi effettuava la in ius vocatio poteva compiere atti di violenza di grado diverso, dal capere al manum inicere, a seconda del comportamento tenuto dal convenuto: da quello meramente passivo, non andare in tribunale, alla resistenza attiva nei confronti del vocante. In questo gioco delle parti, all’attore era consentito il ricorso alla forza solo quando si sarebbe potuto dimostrarare - di qui la necessità di testimoni - che era stato il contegno del vocato a determinarlo. L’antestari imposto all’attore rendeva così legittima l’esecuzione personale e, quindi, una forma di autodifesa privata nei confronti di chi ostacolasse il diritto a instaurare un valido processo. La norma decemvirale sulla in ius vocatio tutelava tale diritto, fino ad attribuire all’attore un potere, l’esercizio della forza, che trovava un limite nello scopo stesso cui era preordinato: condurre in giudizio il convenuto recalcitrante. La presenza di terzi avrebbe garantito che l’uso di questo potere non sconfinasse in abuso. Sul piano formale, omettendo di procurare testimoni alla sua iniziativa, il vocans disattendeva la forma prescritta dalla legge: il suo comportamento sarebbe stato per ciò stesso contra ius, anche quando avesse avuto ragione di porlo in essere sul piano concreto. Quali, allora, le conseguenze per l’attore che avesse omesso la procedura dell’antestari? La legge tace (una lacuna?). Ma Porf. ad Hor. serm. 1, 9, 76-77 suggerisce una risposta, quantomeno per il processo formulare: chi procedeva alla manus iniectio vocati disattendendo la prescrizione decemvirale (antestamino), poteva essere a sua volta convenuto dall’avversario con un’actio iniuriarum. Una spiegazione analoga si rinviene in due luoghi del commento ad Hor. serm. 1, 9, 76 dell’anonimo scoliaste del V-VI secolo, denominato Pseudo Acrone. La satira di Orazio riflette, plausibilmente, la realtà processuale del tempo in cui è stata composta, la fine del primo secolo a.C. Risale, invece, a circa centocinquant’anni prima il Phormio di Terenzio. Nella sequenza vivacissima (la scena è l’ottava del quinto atto) che vede protagonisti l’astuto Formione e i fratelli Demifone e Cremete (vv. 980-96), Huvelin (ma non solo) vide un caso di in ius vocatio abusiva: come negli scolii di Porf. ad Hor. Serm. 1, 9 , 76 e Pseud. Acr. Id. 1, 9, 77, anche qui la conseguenza del trascinamento violento in tribunale effettuato in assenza di testimoni è un’azione per iniuria da parte del vocato. Contro Demifone che lo afferra, il recalcitrante Formione inveisce infatti dicendo “una iniurast tecum”, dove, come chiarisce Elio Donato, «una iniuria est pro ‘actio iniuriarum ex lege». La manus iniectio, di cui quella “vocati” è un’applicazione, è una procedura già contemplata nel testo decemvirale; più recente, disciplinato nell’editto del pretore, il rimedio dell’actio iniuriarum. La regolamentazione pretoria del delitto di iniuria tuttavia, si ricollegava alle XII Tavole; e ciò non era sfuggito, ad esempio, a Labeone, interprete attento della legge antica. Si ricollegava alle XII Tavole anche il rapporto tra manus iniectio e iniuria? Attraverso l’esegesi di alcune testimonianze (i frammenti escerpiti dal commento di Gaio alle XII Tavole soprattutto) si è tentato di suffragare l’ipotesi che, in un contesto, come quello romano arcaico, in cui l’esercizio della forza può essere contrario ma anche conforme al diritto, fossero in qualche modo correlate all’iniuria le violazioni dei limiti imposti a forme di autodifesa ammesse dalla legge. Dall’esame delle fonti sembrano emergere, inoltre, elementi anche per ipotizzare una posizione della norma decemvirale sulla iniuria diversa rispetto a quella proposta tradizionalmente. In base ai risultati della ricerca, la norma andrebbe collocata nelle prime tavole, quelle relative al processo.

Autodifesa privata e "iniuria" nelle XII Tavole

DE FRANCESCO, Anna
2006-01-01

Abstract

Il saggio trae spunto dagli scolii di Porfirione e dello Pseudo Acrone ad Hor. Serm. 1, 9, 75-77. La satira oraziana commentata è quella “dello scocciatore”; lo scolio di Porfirione, quello notissimo in cui si richiama la norma decemvirale sulla in ius vocatio. La legge disciplinava le modalità del processo ma stabiliva anche, in modo dettagliato, ciò che il cittadino poteva fare da solo, senza ricorrere al tribunale. Tra questi atti rientrava la manus iniectio, istituto per molti versi ancora oscuro, ma di cui la definizione del grammatico Servio (Ad Aen. X, 419) tramanda, forse, il significato originario: Manus iniectio dicitur quoties nulla iudicis auctoritate expectata rem nobis debitam vindicamus. Le XII Tavole presentano più di un’applicazione della manus iniectio; quella esperibile dall’attore nei confronti del vocato renitente è una di esse. In ciascuna la caratteristica essenziale della procedura è, secondo un’opinione autorevole, sempre l’impiego della forza, purché questa avvenga nell’adempimento di un proprio diritto, e secondo le forme stabilite dalla legge. Chi effettuava la in ius vocatio poteva compiere atti di violenza di grado diverso, dal capere al manum inicere, a seconda del comportamento tenuto dal convenuto: da quello meramente passivo, non andare in tribunale, alla resistenza attiva nei confronti del vocante. In questo gioco delle parti, all’attore era consentito il ricorso alla forza solo quando si sarebbe potuto dimostrarare - di qui la necessità di testimoni - che era stato il contegno del vocato a determinarlo. L’antestari imposto all’attore rendeva così legittima l’esecuzione personale e, quindi, una forma di autodifesa privata nei confronti di chi ostacolasse il diritto a instaurare un valido processo. La norma decemvirale sulla in ius vocatio tutelava tale diritto, fino ad attribuire all’attore un potere, l’esercizio della forza, che trovava un limite nello scopo stesso cui era preordinato: condurre in giudizio il convenuto recalcitrante. La presenza di terzi avrebbe garantito che l’uso di questo potere non sconfinasse in abuso. Sul piano formale, omettendo di procurare testimoni alla sua iniziativa, il vocans disattendeva la forma prescritta dalla legge: il suo comportamento sarebbe stato per ciò stesso contra ius, anche quando avesse avuto ragione di porlo in essere sul piano concreto. Quali, allora, le conseguenze per l’attore che avesse omesso la procedura dell’antestari? La legge tace (una lacuna?). Ma Porf. ad Hor. serm. 1, 9, 76-77 suggerisce una risposta, quantomeno per il processo formulare: chi procedeva alla manus iniectio vocati disattendendo la prescrizione decemvirale (antestamino), poteva essere a sua volta convenuto dall’avversario con un’actio iniuriarum. Una spiegazione analoga si rinviene in due luoghi del commento ad Hor. serm. 1, 9, 76 dell’anonimo scoliaste del V-VI secolo, denominato Pseudo Acrone. La satira di Orazio riflette, plausibilmente, la realtà processuale del tempo in cui è stata composta, la fine del primo secolo a.C. Risale, invece, a circa centocinquant’anni prima il Phormio di Terenzio. Nella sequenza vivacissima (la scena è l’ottava del quinto atto) che vede protagonisti l’astuto Formione e i fratelli Demifone e Cremete (vv. 980-96), Huvelin (ma non solo) vide un caso di in ius vocatio abusiva: come negli scolii di Porf. ad Hor. Serm. 1, 9 , 76 e Pseud. Acr. Id. 1, 9, 77, anche qui la conseguenza del trascinamento violento in tribunale effettuato in assenza di testimoni è un’azione per iniuria da parte del vocato. Contro Demifone che lo afferra, il recalcitrante Formione inveisce infatti dicendo “una iniurast tecum”, dove, come chiarisce Elio Donato, «una iniuria est pro ‘actio iniuriarum ex lege». La manus iniectio, di cui quella “vocati” è un’applicazione, è una procedura già contemplata nel testo decemvirale; più recente, disciplinato nell’editto del pretore, il rimedio dell’actio iniuriarum. La regolamentazione pretoria del delitto di iniuria tuttavia, si ricollegava alle XII Tavole; e ciò non era sfuggito, ad esempio, a Labeone, interprete attento della legge antica. Si ricollegava alle XII Tavole anche il rapporto tra manus iniectio e iniuria? Attraverso l’esegesi di alcune testimonianze (i frammenti escerpiti dal commento di Gaio alle XII Tavole soprattutto) si è tentato di suffragare l’ipotesi che, in un contesto, come quello romano arcaico, in cui l’esercizio della forza può essere contrario ma anche conforme al diritto, fossero in qualche modo correlate all’iniuria le violazioni dei limiti imposti a forme di autodifesa ammesse dalla legge. Dall’esame delle fonti sembrano emergere, inoltre, elementi anche per ipotizzare una posizione della norma decemvirale sulla iniuria diversa rispetto a quella proposta tradizionalmente. In base ai risultati della ricerca, la norma andrebbe collocata nelle prime tavole, quelle relative al processo.
2006
88-7607-015-X
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/110208
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