L’esigenza di concentrare la tutela giurisdizionale del minore dinanzi ad unico ufficio giudiziario ha sollecitato la giurisprudenza più recente ad allentare le maglie delle rispettive competenze del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni; in questa direzione, con l’ordinanza in epigrafe, la Cassazione attribuisce al tribunale ordinario la competenza a provvedere sulla revisione delle condizioni di separazione dei coniugi relative all’esercizio della potestà e all’affidamento dei figli minori anche a fronte di condotte pregiudizievoli di uno dei genitori o di grave abuso. Ciò, tuttavia, non esclude che, in presenza di una situazione di pregiudizio del minore, il tribunale per i minorenni debba d’ufficio, su istanza dei parenti ovvero (come è avvenuto nella fattispecie rimessa al Tribunale per i minorenni di Bari in rassegna), del pubblico ministero, adottare i provvedimenti opportuni. Rimane ferma, in ogni caso, la competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alla decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 330 c.c.
La competenza del tribunale ordinario sulla revisione delle condizioni di separazione relative all'affidamento del minore in grave pregiudizio.
POLISENO, Barbara
2012-01-01
Abstract
L’esigenza di concentrare la tutela giurisdizionale del minore dinanzi ad unico ufficio giudiziario ha sollecitato la giurisprudenza più recente ad allentare le maglie delle rispettive competenze del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni; in questa direzione, con l’ordinanza in epigrafe, la Cassazione attribuisce al tribunale ordinario la competenza a provvedere sulla revisione delle condizioni di separazione dei coniugi relative all’esercizio della potestà e all’affidamento dei figli minori anche a fronte di condotte pregiudizievoli di uno dei genitori o di grave abuso. Ciò, tuttavia, non esclude che, in presenza di una situazione di pregiudizio del minore, il tribunale per i minorenni debba d’ufficio, su istanza dei parenti ovvero (come è avvenuto nella fattispecie rimessa al Tribunale per i minorenni di Bari in rassegna), del pubblico ministero, adottare i provvedimenti opportuni. Rimane ferma, in ogni caso, la competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alla decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 330 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.