Nel saggio “Note a margine in materia di rinunzia all’azione sociale di responsabilità nelle società per azioni”, alla luce delle numerose novità normative in tema di azione sociale di responsabilità nelle società per azioni (rappresentate tanto dall’estensione ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2409-decies c.c. della legittimazione e della competenza all’esercizio dell’azione in capo ad ulteriori soggetti rispetto alla società titolare del diritto sostanziale di credito nei confronti degli amministratori, quanto dalla possibilità per costoro di “rinunziare” all’azione proposta), da un lato, è stata analizzata la natura della rinunzia da parte della minoranza dei soci ai sensi dell’art. 2393-bis c.c., e, dall’altro, è stato definito il senso del disposto dell’art. 2409-decies, ult. c., c.c., che, nell’ambito della disciplina del sistema di amministrazione e controllo dualistico, sancisce che “la rinuncia all’azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l’esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis”. In particolare, si è addivenuti al risultato per cui: (i) l’art. 2393-bis c.c. va inteso nel senso che la rinunzia dei soci di minoranza, sebbene vada considerata come rinunzia al diritto sostanziale di credito di cui è titolare la società nei confronti degli amministratori che le abbiano recato un danno a seguito di atti di mala gestio, opera come proposta alla s.p.a. di rinunciare all’azione sociale; di qui la conseguenza per cui spetterà comunque alla società – la quale rimane l’unica titolare del diritto sostanziale - deliberare in assemblea e secondo le regole di cui all’art. 2393, comma 5, c.c. di aderire o meno alla rinuncia proposta dalla minoranza; (ii) nel sistema dualistico di amministrazione e controllo molte norme limitano i poteri che, al contrario, nel sistema tradizionale sono assicurati alla minoranza, di modo che il legislatore, all’art. 2409-decies, comma 5, c.c., ha introdotto una norma eccezionale, propria del solo sistema dualistico, per cui la rinuncia da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte della minoranza.

NOTE A MARGINE IN MATERIA DI RINUNZIA ALL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA' NELLE SOCIETA' PER AZIONI

DELL'ATTI, GABRIELE
2009-01-01

Abstract

Nel saggio “Note a margine in materia di rinunzia all’azione sociale di responsabilità nelle società per azioni”, alla luce delle numerose novità normative in tema di azione sociale di responsabilità nelle società per azioni (rappresentate tanto dall’estensione ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2409-decies c.c. della legittimazione e della competenza all’esercizio dell’azione in capo ad ulteriori soggetti rispetto alla società titolare del diritto sostanziale di credito nei confronti degli amministratori, quanto dalla possibilità per costoro di “rinunziare” all’azione proposta), da un lato, è stata analizzata la natura della rinunzia da parte della minoranza dei soci ai sensi dell’art. 2393-bis c.c., e, dall’altro, è stato definito il senso del disposto dell’art. 2409-decies, ult. c., c.c., che, nell’ambito della disciplina del sistema di amministrazione e controllo dualistico, sancisce che “la rinuncia all’azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l’esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis”. In particolare, si è addivenuti al risultato per cui: (i) l’art. 2393-bis c.c. va inteso nel senso che la rinunzia dei soci di minoranza, sebbene vada considerata come rinunzia al diritto sostanziale di credito di cui è titolare la società nei confronti degli amministratori che le abbiano recato un danno a seguito di atti di mala gestio, opera come proposta alla s.p.a. di rinunciare all’azione sociale; di qui la conseguenza per cui spetterà comunque alla società – la quale rimane l’unica titolare del diritto sostanziale - deliberare in assemblea e secondo le regole di cui all’art. 2393, comma 5, c.c. di aderire o meno alla rinuncia proposta dalla minoranza; (ii) nel sistema dualistico di amministrazione e controllo molte norme limitano i poteri che, al contrario, nel sistema tradizionale sono assicurati alla minoranza, di modo che il legislatore, all’art. 2409-decies, comma 5, c.c., ha introdotto una norma eccezionale, propria del solo sistema dualistico, per cui la rinuncia da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte della minoranza.
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