L’a. affronta il delicato tema del diritto alla riservatezza del minore, quale forma di espressione della personalità, sorto in ritardo nel nostro ordinamento, a causa dell’inesistenza di una norma che ne sancisse in via diretta la tutela e della resistenza culturale al riconoscimento del minore come soggetto di diritto. Dopo aver precisato che il concetto di privacy è in costante e continua evoluzione, l’a. si sofferma sulle possibili forme di lecito trattamento dei dati personali da parte degli operatori minorili, evidenziando come prima dell’emanazione del nuovo codice in materia di dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) non fosse presente una disciplina specifica relativa al minore, che tenesse conto della peculiare situazione di questi, in quanto personalità in divenire, e dell’illegale trattamento dei dati personali relativi ai minori, ad es. abusati, in assenza di consenso da parte dei rappresentanti legali in conflitto d’interesse con essi. L’a. condivide l’orientamento dottrinale favorevole ad una partecipazione diretta del minore alle vicende personali che lo riguardano, senza l’interposizione soggettiva dei genitori, in linea con la concezione del minore a livello internazionale, espressa in diverse convenzioni, tra le quali le più significative sono quella di New York del 1989 sui diritti dei fanciulli e quella di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.

Privacy del minore e potestà dei genitori

CORRIERO, VALERIA
2004-01-01

Abstract

L’a. affronta il delicato tema del diritto alla riservatezza del minore, quale forma di espressione della personalità, sorto in ritardo nel nostro ordinamento, a causa dell’inesistenza di una norma che ne sancisse in via diretta la tutela e della resistenza culturale al riconoscimento del minore come soggetto di diritto. Dopo aver precisato che il concetto di privacy è in costante e continua evoluzione, l’a. si sofferma sulle possibili forme di lecito trattamento dei dati personali da parte degli operatori minorili, evidenziando come prima dell’emanazione del nuovo codice in materia di dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) non fosse presente una disciplina specifica relativa al minore, che tenesse conto della peculiare situazione di questi, in quanto personalità in divenire, e dell’illegale trattamento dei dati personali relativi ai minori, ad es. abusati, in assenza di consenso da parte dei rappresentanti legali in conflitto d’interesse con essi. L’a. condivide l’orientamento dottrinale favorevole ad una partecipazione diretta del minore alle vicende personali che lo riguardano, senza l’interposizione soggettiva dei genitori, in linea con la concezione del minore a livello internazionale, espressa in diverse convenzioni, tra le quali le più significative sono quella di New York del 1989 sui diritti dei fanciulli e quella di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.
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