Il lavoro inquadra a livello sistematico e analizza criticamente la novella del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, con particolare riferimento ai contratti tra imprese del comparto agroalimentare e tra imprese e consumatori. Il favor conciliationis nella mediazione civile deriva dal regime tributario e dalle agevolazioni fiscali. La procedura di conciliazione disciplinata dal codice di consumo (art. 140, comma 2, d.lgs. n. 206/2005) si inserisce nelle forme alternative di accesso alla giustizia (alternative dispute resolution) dei consumatori e prevede la possibilità da parte delle associazioni dei consumatori di attivare la procedura conciliativa, possibilità estesa anche al professionista chiamato in giudizio. Tale procedura conciliativa si caratterizza per la sua con connotazione collettiva, sí che non può essere attivata dal singolo consumatore. Il tentativo stragiudiziale obbligatorio di conciliazione nelle controversie agrarie era previsto dall’art. 46 della l. n. 203/1982, e attualmente è confluito nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, sí che restano attuali le questioni dottrinali e giurisprudenziali che originano dall’abrogata norma. La Camera nazionale arbitrale in agricoltura, quale sistema di risoluzione semplificata delle controversie, ha esteso l’arbitrato al settore agrario, in particolare a quello agrario comunitario, da sempre estraneo ai sistemi di risoluzione semplificata delle controversie. È prevista anche l’on line dispute resolutions (ODR), quale metodo di composizione on line delle controversie, sia relativo a liti derivanti dalle transazioni via internet, sia offline, sia relative al mercato B2C, business to consumer, sia al mercato B2B, business to business.
La conciliazione nelle controversie agroalimentari
CORRIERO, VALERIA
2012-01-01
Abstract
Il lavoro inquadra a livello sistematico e analizza criticamente la novella del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, con particolare riferimento ai contratti tra imprese del comparto agroalimentare e tra imprese e consumatori. Il favor conciliationis nella mediazione civile deriva dal regime tributario e dalle agevolazioni fiscali. La procedura di conciliazione disciplinata dal codice di consumo (art. 140, comma 2, d.lgs. n. 206/2005) si inserisce nelle forme alternative di accesso alla giustizia (alternative dispute resolution) dei consumatori e prevede la possibilità da parte delle associazioni dei consumatori di attivare la procedura conciliativa, possibilità estesa anche al professionista chiamato in giudizio. Tale procedura conciliativa si caratterizza per la sua con connotazione collettiva, sí che non può essere attivata dal singolo consumatore. Il tentativo stragiudiziale obbligatorio di conciliazione nelle controversie agrarie era previsto dall’art. 46 della l. n. 203/1982, e attualmente è confluito nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, sí che restano attuali le questioni dottrinali e giurisprudenziali che originano dall’abrogata norma. La Camera nazionale arbitrale in agricoltura, quale sistema di risoluzione semplificata delle controversie, ha esteso l’arbitrato al settore agrario, in particolare a quello agrario comunitario, da sempre estraneo ai sistemi di risoluzione semplificata delle controversie. È prevista anche l’on line dispute resolutions (ODR), quale metodo di composizione on line delle controversie, sia relativo a liti derivanti dalle transazioni via internet, sia offline, sia relative al mercato B2C, business to consumer, sia al mercato B2B, business to business.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.