Il presente lavoro prende le mosse dalla sollecitazione per cui, con l’avvento di nuove tecnologie in grado di integrarsi sempre più con il corpo umano (dando vita ai cosiddetti “cyborg”), appaia necessario analizzare da un punto di vista giuridico – ed in particolare dalla prospettiva del diritto interno, europeo ed internazionale – le ipotetiche soluzioni sulla brevettabilità delle cc.dd. “Human Enhancement Technologies” (di seguito HET), che siano di uso medico o non medico (i.e. di puro Human Enhancement). Dopo aver effettuato, nel primo paragrafo, una breve ricognizione della tassonomia dei diversi tipi di impianti di Information and Communication Technologies (ICT) e Brain-Computer Interfaces (BCI), si passerà nel secondo paragrafo ad identificare i punti cardinali che guideranno la ricerca nei suoi successivi sviluppi, individuando quale sostrato etico di riferimento i diritti umani, piuttosto che principi di natura religiosa o politica. Si proseguirà, in seguito, con un’analisi sulla brevettabilità dei dispositivi HET, distinguendo, come detto, tra medici e non medici, in prima battuta alla luce degli Accordi TRIPs (art. 27), della disciplina comunitaria e del CPI italiano poi, formulando ipotesi di lavoro sul principio di liceità letto nell’innovativo prisma dei diritti umani in combinato disposto con i principi dell’ordine pubblico e del buon costume (o, per utilizzare la terminologia comunitaria, di moralità), nonché con il principio della dignità umana più recentemente introdotto dal legislatore italiano nella disciplina delle invenzioni biotecnologiche. Preso atto della mancanza di una disciplina specifica per le fattispecie in analisi e in attesa che il Gruppo di esperti di Etica, che sta lavorando su incarico della Commissione UE sulle implicazioni etiche della Intelligenza Artificiale, elabori il testo definitivo delle Linee Guida (attualmente una prima bozza è stata pubblicata a dicembre ed è sottoposta a consultazione pubblica) i risultati da noi ottenuti consentiranno di ritenere che, nel quadro del diritto internazionale ed europeo, è possibile formulare alcune ipotesi. Innanzitutto, l’integrazione dei principi fondamentali (quali necessità, precauzione, proporzionalità) e dei diritti umani con i requisiti dell’ordine pubblico e del buon costume previsti da fonti extra-statuali può portare probabilmente ad includere nell’alveo della brevettabilità gli HET con funzione medico-sanitaria e, al contrario, all’esclusione di quelli per uso non sanitario o quelli che possano perseguire entrambe le funzioni, ferma restando la necessità di un giudizio caso per caso finalizzato a bilanciare i principi sopra delineati con quello dell’autonomia privata, del consenso informato e, più in generale, del progresso sociale ed economico. Si ritiene di poter pervenire alla medesima conclusione anche con riferimento all’ordinamento italiano percorrendo, tuttavia, un diverso itinerario argomentativo. Si vedrà, difatti, che la circostanza per cui il legislatore interno abbia incluso nella disposizione normativa il riferimento esplicito al principio della dignità umana potrebbe condurre ad ipotizzare che il controllo sulla brevettabilità di dispositivi non medici e medici che abbiano anche funzione di human enhancement debba essere più rigoroso, articolandosi su due livelli piuttosto che su uno soltanto e rimanendo, invece, inopinata la brevettabilità dei dispositivi medici.

Impianti ICT e Brain-Computer Interfaces: questioni giuridiche nel quadro normativo Europeo

Vessia Francesca;Muciaccia Nicolo'
2019-01-01

Abstract

Il presente lavoro prende le mosse dalla sollecitazione per cui, con l’avvento di nuove tecnologie in grado di integrarsi sempre più con il corpo umano (dando vita ai cosiddetti “cyborg”), appaia necessario analizzare da un punto di vista giuridico – ed in particolare dalla prospettiva del diritto interno, europeo ed internazionale – le ipotetiche soluzioni sulla brevettabilità delle cc.dd. “Human Enhancement Technologies” (di seguito HET), che siano di uso medico o non medico (i.e. di puro Human Enhancement). Dopo aver effettuato, nel primo paragrafo, una breve ricognizione della tassonomia dei diversi tipi di impianti di Information and Communication Technologies (ICT) e Brain-Computer Interfaces (BCI), si passerà nel secondo paragrafo ad identificare i punti cardinali che guideranno la ricerca nei suoi successivi sviluppi, individuando quale sostrato etico di riferimento i diritti umani, piuttosto che principi di natura religiosa o politica. Si proseguirà, in seguito, con un’analisi sulla brevettabilità dei dispositivi HET, distinguendo, come detto, tra medici e non medici, in prima battuta alla luce degli Accordi TRIPs (art. 27), della disciplina comunitaria e del CPI italiano poi, formulando ipotesi di lavoro sul principio di liceità letto nell’innovativo prisma dei diritti umani in combinato disposto con i principi dell’ordine pubblico e del buon costume (o, per utilizzare la terminologia comunitaria, di moralità), nonché con il principio della dignità umana più recentemente introdotto dal legislatore italiano nella disciplina delle invenzioni biotecnologiche. Preso atto della mancanza di una disciplina specifica per le fattispecie in analisi e in attesa che il Gruppo di esperti di Etica, che sta lavorando su incarico della Commissione UE sulle implicazioni etiche della Intelligenza Artificiale, elabori il testo definitivo delle Linee Guida (attualmente una prima bozza è stata pubblicata a dicembre ed è sottoposta a consultazione pubblica) i risultati da noi ottenuti consentiranno di ritenere che, nel quadro del diritto internazionale ed europeo, è possibile formulare alcune ipotesi. Innanzitutto, l’integrazione dei principi fondamentali (quali necessità, precauzione, proporzionalità) e dei diritti umani con i requisiti dell’ordine pubblico e del buon costume previsti da fonti extra-statuali può portare probabilmente ad includere nell’alveo della brevettabilità gli HET con funzione medico-sanitaria e, al contrario, all’esclusione di quelli per uso non sanitario o quelli che possano perseguire entrambe le funzioni, ferma restando la necessità di un giudizio caso per caso finalizzato a bilanciare i principi sopra delineati con quello dell’autonomia privata, del consenso informato e, più in generale, del progresso sociale ed economico. Si ritiene di poter pervenire alla medesima conclusione anche con riferimento all’ordinamento italiano percorrendo, tuttavia, un diverso itinerario argomentativo. Si vedrà, difatti, che la circostanza per cui il legislatore interno abbia incluso nella disposizione normativa il riferimento esplicito al principio della dignità umana potrebbe condurre ad ipotizzare che il controllo sulla brevettabilità di dispositivi non medici e medici che abbiano anche funzione di human enhancement debba essere più rigoroso, articolandosi su due livelli piuttosto che su uno soltanto e rimanendo, invece, inopinata la brevettabilità dei dispositivi medici.
2019
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