La diffusione del fenomeno del negazionismo, in particolare dell’Olocausto, che ha in sé una forte connotazione discriminatoria, ha spinto la comunità internazionale a occuparsi dell’individuazione dei limiti alla libertà di espressione nei casi in cui vengano diffuse opinioni volte a negare l’esistenza di crimini contro l’umanità come l’Olocausto, accertati sul piano storico anche grazie a tribunali internazionali e interni. Sia sul piano internazionale sia su quello nazionale sono stati adottati atti che vietano il negazionismo nei confronti di fatti storici accertati oltre ogni dubbio, come l’Olocausto, limitando, in questi casi, il diritto alla liberà di espressione. Tali divieti sono stati esaminati dalla Corte europea dei diritti umani che in diverse pronunce ha considerato conforme all’articolo 10 della Convenzione dei diritti umani sulla libertà di espressione la punizione sul piano interno degli autori di tesi negazioniste, considerando tali opinioni come espressioni di discriminazione razziale o religiosa nei confronti di un gruppo. In particolare, proprio alla luce dell’assoluta gravità del fenomeno del negazionismo, la Corte, in diverse occasioni, ha ritenuto che “the negation of clearly established facts such as Holocaust would be removed from the protection af Article 10 also thank to Article 17” e questo al fine di garantire l’impianto e i valori espressi nella Convenzione. Di conseguenza, alla luce della prassi della Corte si può ritenere che le tesi negazioniste non rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione in quanto contrarie ai valori fondamentali della Convenzione e della democrazia.

«La repressione del negazionismo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani»

CASTELLANETA, Marina
2011-01-01

Abstract

La diffusione del fenomeno del negazionismo, in particolare dell’Olocausto, che ha in sé una forte connotazione discriminatoria, ha spinto la comunità internazionale a occuparsi dell’individuazione dei limiti alla libertà di espressione nei casi in cui vengano diffuse opinioni volte a negare l’esistenza di crimini contro l’umanità come l’Olocausto, accertati sul piano storico anche grazie a tribunali internazionali e interni. Sia sul piano internazionale sia su quello nazionale sono stati adottati atti che vietano il negazionismo nei confronti di fatti storici accertati oltre ogni dubbio, come l’Olocausto, limitando, in questi casi, il diritto alla liberà di espressione. Tali divieti sono stati esaminati dalla Corte europea dei diritti umani che in diverse pronunce ha considerato conforme all’articolo 10 della Convenzione dei diritti umani sulla libertà di espressione la punizione sul piano interno degli autori di tesi negazioniste, considerando tali opinioni come espressioni di discriminazione razziale o religiosa nei confronti di un gruppo. In particolare, proprio alla luce dell’assoluta gravità del fenomeno del negazionismo, la Corte, in diverse occasioni, ha ritenuto che “the negation of clearly established facts such as Holocaust would be removed from the protection af Article 10 also thank to Article 17” e questo al fine di garantire l’impianto e i valori espressi nella Convenzione. Di conseguenza, alla luce della prassi della Corte si può ritenere che le tesi negazioniste non rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione in quanto contrarie ai valori fondamentali della Convenzione e della democrazia.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/8975
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact