Il presente articolo costituisce una nota di commento alla sentenza Cass., 7 novembre 2002, n. 15605, che stabilisce il principio di diritto secondo cui "possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio, le quote di partecipazione di societa' di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il consenso del cedente e del cessionario, salva prelazione in favore degli altri soci". Il commento alla sentenza si svolge in senso critico, partendo dall'individuazione di una diversa ratio legis della regola d'inespropriabilita' e impignorabilita' delle quote di società di persone, fino ad arrivare a dimostrare che non si possa dedurre da una clausola statutaria sulla circolazione volontaria delle partecipazioni (clausola di prelazione) una deroga implicita al regime legale di inespropriabilita' delle partecipazioni stesse. Ne' tanto meno e' giustificabile nelle società di persone, come invece fa' la Cassazione, l'applicazione analogica dell'art. 2480 c.c. sull'esecuzione forzata di quote di s.r.l., stante il diverso contesto sistematico e la diversa caratterizzazione tipologica tra società di persone e societa' a responsabilita' limitata.

Tutela cautelare ed espropriativa a favore del creditore particolare nelle società di persone in riferimento alla quota "attuale"

VESSIA, Francesca
2004-01-01

Abstract

Il presente articolo costituisce una nota di commento alla sentenza Cass., 7 novembre 2002, n. 15605, che stabilisce il principio di diritto secondo cui "possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio, le quote di partecipazione di societa' di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il consenso del cedente e del cessionario, salva prelazione in favore degli altri soci". Il commento alla sentenza si svolge in senso critico, partendo dall'individuazione di una diversa ratio legis della regola d'inespropriabilita' e impignorabilita' delle quote di società di persone, fino ad arrivare a dimostrare che non si possa dedurre da una clausola statutaria sulla circolazione volontaria delle partecipazioni (clausola di prelazione) una deroga implicita al regime legale di inespropriabilita' delle partecipazioni stesse. Ne' tanto meno e' giustificabile nelle società di persone, come invece fa' la Cassazione, l'applicazione analogica dell'art. 2480 c.c. sull'esecuzione forzata di quote di s.r.l., stante il diverso contesto sistematico e la diversa caratterizzazione tipologica tra società di persone e societa' a responsabilita' limitata.
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