Il contributo affronta la materia dell’assicurazione dell’azienda sanitaria, sforzandosi di combinare lo studio dei profili giuridici con le suggestioni rivenienti dalla teoria generale dei sistemi. L’azienda sanitaria è prima di tutto un sistema complesso, un insieme di elementi organizzati al fine di offrire un servizio sanitario adeguato e quindi prestazioni sanitarie rispondenti a regola d’arte (pp. 692 – 694). L’assunto che gli elementi componenti il sistema sanitario hanno carattere plurale e natura diversificata, comporta che la responsabilità da inefficienza del sistema sanitaria abbia potenzialmente un carattere altrettanto plurale e non riducibile alla responsabilità del medico (cfr. la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite dell’11 gennaio 2008, n. 577, spec. il punto 3.1. del “diritto”). La ricordata sentenza delle Sezioni Unite apre così a “forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni riferibili all’ente”. Sorge pertanto un bisogno assicurativo dell’ente ospedaliero legato alla responsabilità civile del sistema sanitario: un rischio per forza di cose complesso, tanto più difficile da definire quanto più è complessa la struttura sanitaria di riferimento. Ciò comporta intuibili difficoltà nella determinazione del rischio clinico della struttura ospedaliera oggetto del contratto di assicurazione: il rischio clinico globale di un sistema sanitario potrebbe essere non determinabile e quindi un contratto di assicurazione che avesse ad oggetto un simile rischio sarebbe nullo oltre che contrario a criteri di sana e prudente gestione dell’attività assicurativa. Diventa così strategico ai fini dell’assicurabilità del rischio clinico globale del sistema sanitario che la funzione di risk management affidata normalmente alle c.d.. unità di gestione del rischio clinico sia svolta in modo efficiente (pp. 701 – 705) ed assolva effettivamente alla sua missione di sistema organizzativo delle informazioni sul rischio clinico.

Rischio ed assicurazione nell'attività sanitaria

MOLITERNI, Francesco
2011-01-01

Abstract

Il contributo affronta la materia dell’assicurazione dell’azienda sanitaria, sforzandosi di combinare lo studio dei profili giuridici con le suggestioni rivenienti dalla teoria generale dei sistemi. L’azienda sanitaria è prima di tutto un sistema complesso, un insieme di elementi organizzati al fine di offrire un servizio sanitario adeguato e quindi prestazioni sanitarie rispondenti a regola d’arte (pp. 692 – 694). L’assunto che gli elementi componenti il sistema sanitario hanno carattere plurale e natura diversificata, comporta che la responsabilità da inefficienza del sistema sanitaria abbia potenzialmente un carattere altrettanto plurale e non riducibile alla responsabilità del medico (cfr. la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite dell’11 gennaio 2008, n. 577, spec. il punto 3.1. del “diritto”). La ricordata sentenza delle Sezioni Unite apre così a “forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni riferibili all’ente”. Sorge pertanto un bisogno assicurativo dell’ente ospedaliero legato alla responsabilità civile del sistema sanitario: un rischio per forza di cose complesso, tanto più difficile da definire quanto più è complessa la struttura sanitaria di riferimento. Ciò comporta intuibili difficoltà nella determinazione del rischio clinico della struttura ospedaliera oggetto del contratto di assicurazione: il rischio clinico globale di un sistema sanitario potrebbe essere non determinabile e quindi un contratto di assicurazione che avesse ad oggetto un simile rischio sarebbe nullo oltre che contrario a criteri di sana e prudente gestione dell’attività assicurativa. Diventa così strategico ai fini dell’assicurabilità del rischio clinico globale del sistema sanitario che la funzione di risk management affidata normalmente alle c.d.. unità di gestione del rischio clinico sia svolta in modo efficiente (pp. 701 – 705) ed assolva effettivamente alla sua missione di sistema organizzativo delle informazioni sul rischio clinico.
2011
88-14-15904-1
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