L’analisi della dimensione performativa del linguaggio permette di comprendere meglio il ruolo che hanno le norme costitutive nelle costruzione logica dell’ordinamento. Le norme costitutive, infatti, proprio in forza della performance del linguaggio giuridico, a differenza di quelle prescrittive, eseguono se stesse grazie alla loro validità in un ordinamento e non, invece, a causa della mediazione di un agente, ovvero mediante atti di adempimento da parte dei destinatari. In questo senso, si è anche sostenuto che tutte le norme, siano esse costitutive o prescrittive, dipendono essenzialmente da una norma costitutiva fondamentale del tipo “Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D”, dove ‘D’ sta appunto per ogni norma valida in un ordinamento. L’articolo si chiede fino a che punto sia vera questa tesi. Tra le diverse osservazioni, si evidenziano almeno due critiche importanti. In primo luogo, si dimostra che non tutte le norme dipendono da un atto di disposizione del legislatore, e, dunque, dalla norma costitutiva “Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D”. Molte sono il frutto più che altro di un atto cognitivo. Si pensi, in particolare, alle regole tecniche. In secondo luogo, guardando l’ordinamento nel suo complesso, emerge chiaramente la sua funzione essenzialmente prescrittiva. Non avrebbero senso norme costitutive, senza norme prescrittive. Le prime sono, semmai prius, ma non anche primum in un ordinamento.

Audi, Israel! Tra costitutività e prescrittività di norme

INCAMPO, Antonio
2012-01-01

Abstract

L’analisi della dimensione performativa del linguaggio permette di comprendere meglio il ruolo che hanno le norme costitutive nelle costruzione logica dell’ordinamento. Le norme costitutive, infatti, proprio in forza della performance del linguaggio giuridico, a differenza di quelle prescrittive, eseguono se stesse grazie alla loro validità in un ordinamento e non, invece, a causa della mediazione di un agente, ovvero mediante atti di adempimento da parte dei destinatari. In questo senso, si è anche sostenuto che tutte le norme, siano esse costitutive o prescrittive, dipendono essenzialmente da una norma costitutiva fondamentale del tipo “Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D”, dove ‘D’ sta appunto per ogni norma valida in un ordinamento. L’articolo si chiede fino a che punto sia vera questa tesi. Tra le diverse osservazioni, si evidenziano almeno due critiche importanti. In primo luogo, si dimostra che non tutte le norme dipendono da un atto di disposizione del legislatore, e, dunque, dalla norma costitutiva “Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D”. Molte sono il frutto più che altro di un atto cognitivo. Si pensi, in particolare, alle regole tecniche. In secondo luogo, guardando l’ordinamento nel suo complesso, emerge chiaramente la sua funzione essenzialmente prescrittiva. Non avrebbero senso norme costitutive, senza norme prescrittive. Le prime sono, semmai prius, ma non anche primum in un ordinamento.
2012
978-88-14-16854-3
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