Sul ruolo e sulla disciplina della tecnica nell'attività amministrativa provvedimentale l'attenzione della dottrina si è manifestata per lo più incidentalmente e per singoli aspetti, all'interno delle trattazioni inerenti ai classici temi della discrezionalità, dei pareri e del merito, ai quali, comunque, la problematica è stata quasi sempre ricondotta. Il lavoro presenta un'analisi ricostruttiva dell'intera tematica nei suoi vari profili, da quelli di teoria generale a quelli rappresentati da taluni casi giurisprudenziali, sottoponendo a verifica gli anzidetti tradizionali schemi di lettura dei rapporti che legano la stessa tecnica alla decisione provvedimentale, al procedimento e al sindacato di legittimità. Tale verifica conduce tra l'altro, rispettivamente, a collegare le valutazioni tecniche operate dall'amministrazione non al "potere discrezionale" ma al parametro giuridico di quella che Romagnosi definiva "discrezione" e che oggi, con sinonimo forse meno elegante, usa dirsi "ragionevolezza"; a rilevare la sostanziale "vincolatività" del parere tecnico e a riferire a quest'ultimo la disciplina delle "valutazioni tecniche", di cui all'art. 17, e non quella dei "pareri", di cui all'art. 16 della legge n. 241 del 1990; ad escludere dal sindacato del giudice amministrativo (che può ormai avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio) soltanto l'"opinabile" della valutazione tecnica, peraltro ammettendo l'integrale rinnovabilità di essa mediante la "verificazione", che a tal fine dovrebbe essere richiesta, come in passato, alla stessa amministrazione e che oggi potrebbe anche svolgersi alla presenza del CTU.

La tecnica nell'amministrazione. Fra discrezionalità pareri e merito

MASTRANGELO, Donatantonio
2003-01-01

Abstract

Sul ruolo e sulla disciplina della tecnica nell'attività amministrativa provvedimentale l'attenzione della dottrina si è manifestata per lo più incidentalmente e per singoli aspetti, all'interno delle trattazioni inerenti ai classici temi della discrezionalità, dei pareri e del merito, ai quali, comunque, la problematica è stata quasi sempre ricondotta. Il lavoro presenta un'analisi ricostruttiva dell'intera tematica nei suoi vari profili, da quelli di teoria generale a quelli rappresentati da taluni casi giurisprudenziali, sottoponendo a verifica gli anzidetti tradizionali schemi di lettura dei rapporti che legano la stessa tecnica alla decisione provvedimentale, al procedimento e al sindacato di legittimità. Tale verifica conduce tra l'altro, rispettivamente, a collegare le valutazioni tecniche operate dall'amministrazione non al "potere discrezionale" ma al parametro giuridico di quella che Romagnosi definiva "discrezione" e che oggi, con sinonimo forse meno elegante, usa dirsi "ragionevolezza"; a rilevare la sostanziale "vincolatività" del parere tecnico e a riferire a quest'ultimo la disciplina delle "valutazioni tecniche", di cui all'art. 17, e non quella dei "pareri", di cui all'art. 16 della legge n. 241 del 1990; ad escludere dal sindacato del giudice amministrativo (che può ormai avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio) soltanto l'"opinabile" della valutazione tecnica, peraltro ammettendo l'integrale rinnovabilità di essa mediante la "verificazione", che a tal fine dovrebbe essere richiesta, come in passato, alla stessa amministrazione e che oggi potrebbe anche svolgersi alla presenza del CTU.
2003
88-8422-224-9
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