Il diritto necessita di un ‘dove’ , che definisca la misura spaziale del diritto, inconcepibile a esistere senza determinazioni di luogo (e di tempo) . Ma quale luogo per quale norma? O quali norme per quali luoghi? Ovvero applicare la legge per fare giustizia è questione puramente territoriale? A complicare ulteriormente il quadro relativo al concetto di giurisdizione universale si pone la «camaleontica distinzione tra regole di diritto sostanziale e regole di procedura» . Nel diritto penale la giurisdizione condiziona solitamente anche le norme sostanziali applicabili, per cui «è rarissimo che un ordinamento si trovi ad applicare norme penali sostanziali di un altro ordinamento» . Definire il concetto di giurisdizione universale è, dunque, questione intrigata (e intrigante), considerato il fatto che non sussiste consenso unanime né su cosa sia la giurisdizione universale, né su cosa potrebbe essere, né tanto meno sulla natura dei crimini internazionali a sostegno in dottrina di una giustizia all over the world. Il presente lavoro nasce come sfida giuridica, rivolta alla ricerca delle fonti, di un significato possibile, dell’essenza stessa della giurisdizione universale, nel tentativo di rinvigorire il ruolo ormai desueto (per non dire assente) della classe intellettuale, perché ritorni a far riflettere il mondo politico-criminale. I recenti e funesti eventi che hanno colpito e continuano a colpire i diversi paesi del mondo non possono far restare alcun individuo di coscienza indifferente o inerte. Popolazioni intere sono (state) deportate, assassinate, trucidate, sterminate negli Stati di diritto sotto gli occhi degli Stati di diritto. E pochi responsabili sono (stati) processualmente identificati. La ricerca degli strumenti normativi di applicazione della legge a tutela dei crimini che riguardano l’umanità tutta si rende eticamente indispensabile.

Una Umanità Una Giustizia. Contributo allo studio sulla giurisdizione penale universale

PASCULLI, MARIA ANTONELLA
2011-01-01

Abstract

Il diritto necessita di un ‘dove’ , che definisca la misura spaziale del diritto, inconcepibile a esistere senza determinazioni di luogo (e di tempo) . Ma quale luogo per quale norma? O quali norme per quali luoghi? Ovvero applicare la legge per fare giustizia è questione puramente territoriale? A complicare ulteriormente il quadro relativo al concetto di giurisdizione universale si pone la «camaleontica distinzione tra regole di diritto sostanziale e regole di procedura» . Nel diritto penale la giurisdizione condiziona solitamente anche le norme sostanziali applicabili, per cui «è rarissimo che un ordinamento si trovi ad applicare norme penali sostanziali di un altro ordinamento» . Definire il concetto di giurisdizione universale è, dunque, questione intrigata (e intrigante), considerato il fatto che non sussiste consenso unanime né su cosa sia la giurisdizione universale, né su cosa potrebbe essere, né tanto meno sulla natura dei crimini internazionali a sostegno in dottrina di una giustizia all over the world. Il presente lavoro nasce come sfida giuridica, rivolta alla ricerca delle fonti, di un significato possibile, dell’essenza stessa della giurisdizione universale, nel tentativo di rinvigorire il ruolo ormai desueto (per non dire assente) della classe intellettuale, perché ritorni a far riflettere il mondo politico-criminale. I recenti e funesti eventi che hanno colpito e continuano a colpire i diversi paesi del mondo non possono far restare alcun individuo di coscienza indifferente o inerte. Popolazioni intere sono (state) deportate, assassinate, trucidate, sterminate negli Stati di diritto sotto gli occhi degli Stati di diritto. E pochi responsabili sono (stati) processualmente identificati. La ricerca degli strumenti normativi di applicazione della legge a tutela dei crimini che riguardano l’umanità tutta si rende eticamente indispensabile.
2011
978-88-13-30789-9
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