- La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi per il ritardato pagamento delle differenze stipendiali costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono sempre stati soggetti a tassazione, come è confermato dalla norma interpretativa contenuta nell’art. 1 del d.lgs. n. 314 del 1997. Conseguentemente la percezione delle somme costituisce il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale, cui bisogna fare riferimento per individuare la disciplina applicabile al prelievo.

Cass. civ., Sez. trib., Sent., 22 settembre 2011, n. 19325

SELICATO, GIANLUCA
2012-01-01

Abstract

- La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi per il ritardato pagamento delle differenze stipendiali costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono sempre stati soggetti a tassazione, come è confermato dalla norma interpretativa contenuta nell’art. 1 del d.lgs. n. 314 del 1997. Conseguentemente la percezione delle somme costituisce il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale, cui bisogna fare riferimento per individuare la disciplina applicabile al prelievo.
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