L'inderogabilità appare un attributo genetico del diritto del lavoro, in ragione della presenza di interessi super-individuali. E' noto che l'inderogabilità della norma non genera l'indisponibilità dei diritti da essa posti, qualora essi siano già entrati nel patrimonio del loro titolare. L'art. 2113 c.c., tuttavia, dispone l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili. Chiarito il significato di tale regime di tutela, che interviene in una fase in cui si è ormai 'consumato' l'interesse protetto dalla norma inderogabile, l'Autore si sofferma sul meccanismo dell'autonomia individuale assistita (previsto dall'ultimo comma del citato art. 2113). La previsione di una 'zona franca' nella quale le rinunzie e transazioni sono inattaccabili conferma pienamente - nella prospettiva accolta dall'Autore - l'inammissibilità di una configurazione dei diritti dei lavoratori in termini di indisponibilità in senso tecnico, avvalorando quella lettura che fonda la ratio della norma su una valutazione tipica di menomazione della libertà negoziale. La parte finale del lavoro si concentra sulle proposte di introduzione nel diritto del lavoro della tecnica dei patti in deroga, già sperimentata in altri settori dell'ordinamento, analizzando le insidie che si nascondono dietro la formula della derogabilità assistita, quale espressione di un modello regolativo tutto ispirato alla logica dell'individualismo responsabile.
Debolezza contrattuale, asimmetrie informative e derogabilità assistita
VOZA, Roberto
2008-01-01
Abstract
L'inderogabilità appare un attributo genetico del diritto del lavoro, in ragione della presenza di interessi super-individuali. E' noto che l'inderogabilità della norma non genera l'indisponibilità dei diritti da essa posti, qualora essi siano già entrati nel patrimonio del loro titolare. L'art. 2113 c.c., tuttavia, dispone l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili. Chiarito il significato di tale regime di tutela, che interviene in una fase in cui si è ormai 'consumato' l'interesse protetto dalla norma inderogabile, l'Autore si sofferma sul meccanismo dell'autonomia individuale assistita (previsto dall'ultimo comma del citato art. 2113). La previsione di una 'zona franca' nella quale le rinunzie e transazioni sono inattaccabili conferma pienamente - nella prospettiva accolta dall'Autore - l'inammissibilità di una configurazione dei diritti dei lavoratori in termini di indisponibilità in senso tecnico, avvalorando quella lettura che fonda la ratio della norma su una valutazione tipica di menomazione della libertà negoziale. La parte finale del lavoro si concentra sulle proposte di introduzione nel diritto del lavoro della tecnica dei patti in deroga, già sperimentata in altri settori dell'ordinamento, analizzando le insidie che si nascondono dietro la formula della derogabilità assistita, quale espressione di un modello regolativo tutto ispirato alla logica dell'individualismo responsabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.