Il tema delle relazioni contrattuali caratterizzate da dipendenza economica offre allo studioso di diritto privato uno scenario privilegiato per rimeditare il problema dei tratti distintivi del diritto del lavoro rispetto al diritto civile, tradizionalmente connessi alla asimmetria di potere negoziale. Con riferimento alla disciplina dell’abuso di dipendenza economica ed alla normativa consumeristica, il diritto privato dei contratti sembra infatti mutuare tecniche di tradizione giuslavoristica per comporre le asimmetrie di potere nell’ambito del rapporto contrattuale. Il diritto speciale del lavoro ed il «nuovo» diritto dei contratti sembrano condividere un rinnovato interesse da parte del legislatore per la tutela della parte debole del rapporto. Tuttavia l’aspetto comune individuato (l’esigenza di protezione) non giustifica una considerazione unitaria delle discipline, che divergono sensibilmente quanto a contenuto della protezione e rationes di tutela. Il diritto privato dei contratti – collocato nella prospettiva sistematica di disciplina funzionale all’efficienza del mercato – non rivela momenti di continuità con il diritto del lavoro perché non condivide con quest’ultimo la caratteristica conciliativa della logica dello scambio con la tutela di valori personalistici. Il diritto dei contratti è estraneo a considerazioni di tutela della dignità e del libero sviluppo della persona ed attento alla complessità della disciplina del contratto “calata” nella dimensione del mercato.

Nuovo diritto dei contratti e tutela del contraente debole. Note a margine di un recente seminario sui rapporti di dipendenza economica

GENOVESE, AMARILLIDE
2010-01-01

Abstract

Il tema delle relazioni contrattuali caratterizzate da dipendenza economica offre allo studioso di diritto privato uno scenario privilegiato per rimeditare il problema dei tratti distintivi del diritto del lavoro rispetto al diritto civile, tradizionalmente connessi alla asimmetria di potere negoziale. Con riferimento alla disciplina dell’abuso di dipendenza economica ed alla normativa consumeristica, il diritto privato dei contratti sembra infatti mutuare tecniche di tradizione giuslavoristica per comporre le asimmetrie di potere nell’ambito del rapporto contrattuale. Il diritto speciale del lavoro ed il «nuovo» diritto dei contratti sembrano condividere un rinnovato interesse da parte del legislatore per la tutela della parte debole del rapporto. Tuttavia l’aspetto comune individuato (l’esigenza di protezione) non giustifica una considerazione unitaria delle discipline, che divergono sensibilmente quanto a contenuto della protezione e rationes di tutela. Il diritto privato dei contratti – collocato nella prospettiva sistematica di disciplina funzionale all’efficienza del mercato – non rivela momenti di continuità con il diritto del lavoro perché non condivide con quest’ultimo la caratteristica conciliativa della logica dello scambio con la tutela di valori personalistici. Il diritto dei contratti è estraneo a considerazioni di tutela della dignità e del libero sviluppo della persona ed attento alla complessità della disciplina del contratto “calata” nella dimensione del mercato.
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