Il saggio contiene una serie di considerazioni critiche sia dell' assetto generale che delle disposizoni specifiche della legge di riforma dell' sffidamento in caso di divorzio. La premessa di fondo è che la parità dei coniugi Art 29 cost) viene, nella specifica occasione, identificatata con la parità dei cittadini (artt1-3), dimenticando che nei con fronti dei figli permane tutto intero il vincolo costituzionale di solidarietà. La conseguenza è che il medesimo risultato già perseguito la precedente norma (art. 155 cc)attraverso la cooperazione tra i genitori ed il giudice nella gestione di un unico potere, viene ora perseguito attraverso la scissione della unitaria potestà dei genitori in due poteri separati e disgiunti, esercitabili dai coniugi in via esclusiva e inconflitto tra loro, fino a costituire un diritto di veto, con conseguenze molto simili a quelle che nella legislazione antecedente alla riforma si verificavano nelle ipotesi in cui l' esercizio della potestà era intitolato e riservato comunque al coniuge non convivente coi figli, mentre la detta situazione viene per di più istituzionalizzata. Per tal via la realizzazione della uguaglianza dei cittadini, non più coniugi, viene realizzata a scapito dell' interesse del minore.

L'affidamento congiunto a quindici anni dalla riforma tra uguaglianza dei coniugi e interesse del minore

SCANNICCHIO, Nicola
2003-01-01

Abstract

Il saggio contiene una serie di considerazioni critiche sia dell' assetto generale che delle disposizoni specifiche della legge di riforma dell' sffidamento in caso di divorzio. La premessa di fondo è che la parità dei coniugi Art 29 cost) viene, nella specifica occasione, identificatata con la parità dei cittadini (artt1-3), dimenticando che nei con fronti dei figli permane tutto intero il vincolo costituzionale di solidarietà. La conseguenza è che il medesimo risultato già perseguito la precedente norma (art. 155 cc)attraverso la cooperazione tra i genitori ed il giudice nella gestione di un unico potere, viene ora perseguito attraverso la scissione della unitaria potestà dei genitori in due poteri separati e disgiunti, esercitabili dai coniugi in via esclusiva e inconflitto tra loro, fino a costituire un diritto di veto, con conseguenze molto simili a quelle che nella legislazione antecedente alla riforma si verificavano nelle ipotesi in cui l' esercizio della potestà era intitolato e riservato comunque al coniuge non convivente coi figli, mentre la detta situazione viene per di più istituzionalizzata. Per tal via la realizzazione della uguaglianza dei cittadini, non più coniugi, viene realizzata a scapito dell' interesse del minore.
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