Nell’accezione tradizionale l’«accesso alla giustizia» è riferito alla tutela giurisdizionale dei diritti, quale vero e proprio «pilastro della cultura legale occidentale» e dello Stato di diritto democratico e sociale nell’ambito del generale obiettivo perseguito dalle istituzioni europee di creare le condizioni di una «Europa di diritto e di giustizia». L’effettività è il canone in cui si compendia il diritto fondamentale di «accesso», al quale corrisponde il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli, soprattutto di fatto, che ad esso si frappongono e di perseguire l’eguaglianza sostanziale. Sennonché, l’«accesso effettivo alla giustizia» implica, per tutti, non soltanto: a) il riconoscimento del diritto di adire i giudici, ma anche b) il riconoscimento del diritto ad un nucleo insopprimibile di garanzie processuali, nonché c) il riconoscimento del diritto ad una forma di tutela differenziata e adeguata in ragione della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Sotto quest’ultimo profilo, la questione investe, tra l’altro, il rapporto tra tutela specifica e tutela risarcitoria. In linea teorica, non è affatto scontato che la prima – quale forma di tutela deputata a procurare al titolare del diritto le medesime utilità garantitegli dalla legge o dal contratto e non utilità equivalenti – sia l’unica in grado di assicurare una riparazione adeguata. La giurisprudenza delle Corti europee pone la questione non in termini di legittimità di una tutela di tipo meramente risarcitorio, ma di individuazione della misura, dell’entità e dei parametri maggiormente adeguati alla riparazione del danno, ferma restando l’insufficienza di un risarcimento meramente simbolico e, quindi, non dissuasivo. Invece, dall’art. 24,1° comma, Cost. sembra emergere un diverso principio in base al quale il rapporto tra tutela specifica e tutela risarcitoria si atteggia in termini di regola-eccezione. Con riguardo alle situazioni soggettive a contenuto e/o funzione (esclusivamente o prevalentemente) non patrimoniale, come quella del lavoratore a fronte di un licenziamento illegittimo, questo principio deve ricevere un’applicazione più urgente, soprattutto se raffrontato con la tendenza a monetizzare il recesso datoriale ravvisabile in talune recenti riforme, a sua volta espressione dei risultati cui sono pervenuti illustri esponenti dell’analisi economica del diritto. A ben vedere, però, la distanza tra l’impostazione europea e quella dell’ordinamento costituzionale italiano va ridimensionata. Infatti, anche se il diritto all’«effective remedy» non coincide perfettamente con il diritto alla tutela specifica, ciò non toglie che, in presenza di diritti fondamentali connessi allo sviluppo della persona e della sua dignità, la tutela non possa limitarsi al piano risarcitorio. Questo vale, in particolare, per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, che, molto più della tutela meramente indennitaria, rappresenta un rimedio “adeguato”, “dissuasivo”, “effettivo”.

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' E ADEGUATEZZA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE

DALFINO, Domenico
2014-01-01

Abstract

Nell’accezione tradizionale l’«accesso alla giustizia» è riferito alla tutela giurisdizionale dei diritti, quale vero e proprio «pilastro della cultura legale occidentale» e dello Stato di diritto democratico e sociale nell’ambito del generale obiettivo perseguito dalle istituzioni europee di creare le condizioni di una «Europa di diritto e di giustizia». L’effettività è il canone in cui si compendia il diritto fondamentale di «accesso», al quale corrisponde il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli, soprattutto di fatto, che ad esso si frappongono e di perseguire l’eguaglianza sostanziale. Sennonché, l’«accesso effettivo alla giustizia» implica, per tutti, non soltanto: a) il riconoscimento del diritto di adire i giudici, ma anche b) il riconoscimento del diritto ad un nucleo insopprimibile di garanzie processuali, nonché c) il riconoscimento del diritto ad una forma di tutela differenziata e adeguata in ragione della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Sotto quest’ultimo profilo, la questione investe, tra l’altro, il rapporto tra tutela specifica e tutela risarcitoria. In linea teorica, non è affatto scontato che la prima – quale forma di tutela deputata a procurare al titolare del diritto le medesime utilità garantitegli dalla legge o dal contratto e non utilità equivalenti – sia l’unica in grado di assicurare una riparazione adeguata. La giurisprudenza delle Corti europee pone la questione non in termini di legittimità di una tutela di tipo meramente risarcitorio, ma di individuazione della misura, dell’entità e dei parametri maggiormente adeguati alla riparazione del danno, ferma restando l’insufficienza di un risarcimento meramente simbolico e, quindi, non dissuasivo. Invece, dall’art. 24,1° comma, Cost. sembra emergere un diverso principio in base al quale il rapporto tra tutela specifica e tutela risarcitoria si atteggia in termini di regola-eccezione. Con riguardo alle situazioni soggettive a contenuto e/o funzione (esclusivamente o prevalentemente) non patrimoniale, come quella del lavoratore a fronte di un licenziamento illegittimo, questo principio deve ricevere un’applicazione più urgente, soprattutto se raffrontato con la tendenza a monetizzare il recesso datoriale ravvisabile in talune recenti riforme, a sua volta espressione dei risultati cui sono pervenuti illustri esponenti dell’analisi economica del diritto. A ben vedere, però, la distanza tra l’impostazione europea e quella dell’ordinamento costituzionale italiano va ridimensionata. Infatti, anche se il diritto all’«effective remedy» non coincide perfettamente con il diritto alla tutela specifica, ciò non toglie che, in presenza di diritti fondamentali connessi allo sviluppo della persona e della sua dignità, la tutela non possa limitarsi al piano risarcitorio. Questo vale, in particolare, per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, che, molto più della tutela meramente indennitaria, rappresenta un rimedio “adeguato”, “dissuasivo”, “effettivo”.
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