Il ricorso al regolamento giudiziale si è intensificato dopo la fine della guerra fredda: ciò risulta sia dall'accresciuto ricorso alla Corte internazionale, indipendentemente dalle aree geo-politiche di appartenenza degli Stati che si rivolgono alla stessa; sia dalla creazione di altri tribunali. Gli accordi istitutivi di tribunali internazionali ne fissano le funzioni. L’esercizio delle due funzioni (contenziosa e consultiva) della Corte internazionale, va inteso alla luce della prassi applicativa delle norme statutarie e del Regolamento di procedura. D’altro canto in materia possono venire in gioco risoluzioni nelle quali sono “consegnate” le prassi giudiziarie interne della Corte medesima; questa, a partire dal 2001, ha rilasciato delle Practice Directions (Instructions de procédure, approvate il 31 ottobre 2001, ed emendate il 20 gennaio 2009) per gli Stati che compaiano in un processo, così sostituendo delle comunicazioni rivolte agli stessi. Per indicazione della Corte, si tratta di “Istruzioni” che si aggiungono al Regolamento senza modificarlo. Il loro contenuto induce a ritenere che siano volte prevalentemente a realizzare un ordinato svolgimento della procedura. Degne di rilievo sono gli svolgimenti procedurali sulla nomina dei giudici nazionali, ove due o più parti facciano causa comune; sul ruolo delle camere, in materia di intervento in causa; nonché sull'esercizio della competenza consultiva.

Corte internazionale di giustizia

CELLAMARE, Giovanni
2012-01-01

Abstract

Il ricorso al regolamento giudiziale si è intensificato dopo la fine della guerra fredda: ciò risulta sia dall'accresciuto ricorso alla Corte internazionale, indipendentemente dalle aree geo-politiche di appartenenza degli Stati che si rivolgono alla stessa; sia dalla creazione di altri tribunali. Gli accordi istitutivi di tribunali internazionali ne fissano le funzioni. L’esercizio delle due funzioni (contenziosa e consultiva) della Corte internazionale, va inteso alla luce della prassi applicativa delle norme statutarie e del Regolamento di procedura. D’altro canto in materia possono venire in gioco risoluzioni nelle quali sono “consegnate” le prassi giudiziarie interne della Corte medesima; questa, a partire dal 2001, ha rilasciato delle Practice Directions (Instructions de procédure, approvate il 31 ottobre 2001, ed emendate il 20 gennaio 2009) per gli Stati che compaiano in un processo, così sostituendo delle comunicazioni rivolte agli stessi. Per indicazione della Corte, si tratta di “Istruzioni” che si aggiungono al Regolamento senza modificarlo. Il loro contenuto induce a ritenere che siano volte prevalentemente a realizzare un ordinato svolgimento della procedura. Degne di rilievo sono gli svolgimenti procedurali sulla nomina dei giudici nazionali, ove due o più parti facciano causa comune; sul ruolo delle camere, in materia di intervento in causa; nonché sull'esercizio della competenza consultiva.
2012
9788814166921
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