Vi sono due modelli contrapposti di diritto penale: quello garantista, diretto alla tutela di beni giuridici, in cui la punizione è la conseguenza di qualcosa che si è fatto, e quello d’autore, espressione di una concezione moralistica della società, nel quale si è puniti per il proprio modo di essere. Tali modelli, lungi dall’escludersi completamente a vicenda, generalmente convivono, in quanto gli ordinamenti aderiscono, all’uno o all’altro, in modo solo tendenziale. Ciclicamente, poi, specie nei momenti di crisi come l’attuale, il diritto penale del tipo d’autore riprende vigore, anche proponendo tipi nuovi, come lo stalker, il pervertito (sessuale) e il clandestino. L’articolo, pure ricorrendo allo strumento della comparazione e tenendo conto degli obblighi internazionali ed europei, dimostra come la normativa italiana, appunto, sullo stalking, su alcuni dei reati sessuali nei confronti dei minori, e sul c.d. reato di clandestinità, sia da ascrivere in netta prevalenza al diritto penale del tipo d’autore, con quantomeno dubbia costituzionalità conseguente della normativa stessa. La conclusione, tuttavia, è che, nonostante il conflitto con il volto costituzionale del diritto penale, in futuro non sarà facile ottenere le necessarie modifiche della normativa di cui trattasi, che per altro, almeno con riferimento allo stalking e ai reati sessuali contro i minori, può anche ammantarsi del “politicamente corretto”. Anzi, è più probabile che esempi di fattispecie incriminatrici espressione del diritto penale del tipo d’autore siano destinate ad aumentare, anche saldandosi con il modello che, costituendo “il rovescio della stessa medaglia”, pure nella narrazione massmediatica ad esso risulta strettamente connesso, cioè il diritto penale del tipo di vittima.

Lo Stalker, il Pervertito e il clandestino: il ritorno del tipo d'autore nel diritto penale del terzo millennio

PLANTAMURA, VITO
2012-01-01

Abstract

Vi sono due modelli contrapposti di diritto penale: quello garantista, diretto alla tutela di beni giuridici, in cui la punizione è la conseguenza di qualcosa che si è fatto, e quello d’autore, espressione di una concezione moralistica della società, nel quale si è puniti per il proprio modo di essere. Tali modelli, lungi dall’escludersi completamente a vicenda, generalmente convivono, in quanto gli ordinamenti aderiscono, all’uno o all’altro, in modo solo tendenziale. Ciclicamente, poi, specie nei momenti di crisi come l’attuale, il diritto penale del tipo d’autore riprende vigore, anche proponendo tipi nuovi, come lo stalker, il pervertito (sessuale) e il clandestino. L’articolo, pure ricorrendo allo strumento della comparazione e tenendo conto degli obblighi internazionali ed europei, dimostra come la normativa italiana, appunto, sullo stalking, su alcuni dei reati sessuali nei confronti dei minori, e sul c.d. reato di clandestinità, sia da ascrivere in netta prevalenza al diritto penale del tipo d’autore, con quantomeno dubbia costituzionalità conseguente della normativa stessa. La conclusione, tuttavia, è che, nonostante il conflitto con il volto costituzionale del diritto penale, in futuro non sarà facile ottenere le necessarie modifiche della normativa di cui trattasi, che per altro, almeno con riferimento allo stalking e ai reati sessuali contro i minori, può anche ammantarsi del “politicamente corretto”. Anzi, è più probabile che esempi di fattispecie incriminatrici espressione del diritto penale del tipo d’autore siano destinate ad aumentare, anche saldandosi con il modello che, costituendo “il rovescio della stessa medaglia”, pure nella narrazione massmediatica ad esso risulta strettamente connesso, cioè il diritto penale del tipo di vittima.
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