Il credito di imposta disciplinato dall’art. 20, d.lgs. n. 28/2010, si inserisce all’interno delle agevolazioni tributarie concernenti la mediazione conciliativa. Esso è commisurato all’indennità corrisposta dalle parti all’organismo di mediazione ed è utilizzabile in compensazione o in diminuzione delle imposte sui redditi. La misura del credito varia in funzione dell’esito della procedura: in caso di successo, l’importo è pari all’indennità effettivamente corrisposta, fino ad un massimo di euro cinquecento; in caso di insuccesso, l’ammontare è ridotto alla metà. La misura effettiva, spettante a ciascun contribuente, potrà essere quantificata annualmente soltanto dopo l’adozione del decreto del Ministro della giustizia, che fissa l’ammontare delle risorse del «fondo unico giustizia» destinate a coprire le minori entrate causate dal suddetto credito, per i procedimenti conclusi nell’anno precedente. Qualora la mediazione sia stata esperita per una molteplicità di controversie, con conseguente corresponsione di una pluralità di indennità, i crediti d’imposta saranno cumulati oltre il limite dei cinquecento euro, tetto massimo riferito al singolo procedimento, trattandosi di un’agevolazione avente carattere oggettivo.

The tax credit is governed by art. 20, d.lgs. n. 28/2010, fits within tax concessions relating to the conciliatory mediation. It is commensurate with compensation paid by the parties to the mediation body and is usable in compensation or reduction of income tax. The measure of credit varies depending on the outcome of the procedure: if successful, the amount shall be equal to the compensation actually paid, up to a maximum of 500 euro; if unsuccessful, the amount is reduced to half. The actual measurement, accruing to each taxpayer, can be quantified only annually after the adoption of the decree of the Minister of Justice establishing the amount of the resources “justice single fund” designed to cover the lower revenue caused by the credit, for the proceedings concluded in the previous year. If mediation has been experienced for a multiplicity of conflicts, resulting in payment of a plurality of allowances, tax credits shall be accumulated beyond the limit of 500 euro, cap refers to the single procedure, being a benefit having objective character.

Procedimento di mediazione e credito d’imposta: questioni in tema di utilizzo

Parente Salvatore Antonello
2015-01-01

Abstract

Il credito di imposta disciplinato dall’art. 20, d.lgs. n. 28/2010, si inserisce all’interno delle agevolazioni tributarie concernenti la mediazione conciliativa. Esso è commisurato all’indennità corrisposta dalle parti all’organismo di mediazione ed è utilizzabile in compensazione o in diminuzione delle imposte sui redditi. La misura del credito varia in funzione dell’esito della procedura: in caso di successo, l’importo è pari all’indennità effettivamente corrisposta, fino ad un massimo di euro cinquecento; in caso di insuccesso, l’ammontare è ridotto alla metà. La misura effettiva, spettante a ciascun contribuente, potrà essere quantificata annualmente soltanto dopo l’adozione del decreto del Ministro della giustizia, che fissa l’ammontare delle risorse del «fondo unico giustizia» destinate a coprire le minori entrate causate dal suddetto credito, per i procedimenti conclusi nell’anno precedente. Qualora la mediazione sia stata esperita per una molteplicità di controversie, con conseguente corresponsione di una pluralità di indennità, i crediti d’imposta saranno cumulati oltre il limite dei cinquecento euro, tetto massimo riferito al singolo procedimento, trattandosi di un’agevolazione avente carattere oggettivo.
2015
978-88-909569-4-2
The tax credit is governed by art. 20, d.lgs. n. 28/2010, fits within tax concessions relating to the conciliatory mediation. It is commensurate with compensation paid by the parties to the mediation body and is usable in compensation or reduction of income tax. The measure of credit varies depending on the outcome of the procedure: if successful, the amount shall be equal to the compensation actually paid, up to a maximum of 500 euro; if unsuccessful, the amount is reduced to half. The actual measurement, accruing to each taxpayer, can be quantified only annually after the adoption of the decree of the Minister of Justice establishing the amount of the resources “justice single fund” designed to cover the lower revenue caused by the credit, for the proceedings concluded in the previous year. If mediation has been experienced for a multiplicity of conflicts, resulting in payment of a plurality of allowances, tax credits shall be accumulated beyond the limit of 500 euro, cap refers to the single procedure, being a benefit having objective character.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Parente SA_Annali 2015.pdf

non disponibili

Tipologia: Documento in Versione Editoriale
Licenza: NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione 1.67 MB
Formato Adobe PDF
1.67 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/273735
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact