La sentenza del 6 febbraio 2020 della Nona Sezione della Corte di giustizia, si segnala poiché offre una interpretazione delle norme europee in materia di appalti più aperta rispetto a quella proposta dal Consiglio di Stato, in sede di rinvio pregiudiziale. Il Giudice nazionale, in verità, dubitava dei limiti e delle preclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Testo unico delle società pubbliche per le amministrazioni aggiudicatrici che volesse affidare direttamente servizi alle società da loro partecipate, sul presupposto, smentito dalla Corte europeo, di una sostanziale parità nelle normative europee tra internalizzazione e autoproduzione rispetto all’affidamento a terzi tramite il mercato, ispirata dal principio di libertà di organizzazione delle pubbliche amministrazioni. I quesiti affrontati dal giudice europeo hanno riguardato il modello di affidamento in house dei contratti pubblici e il riflesso sugli obblighi di partecipazione al capitale di un organismo detenuto da altre amministrazioni aggiudicatrici.

L’affidamento a società in house come eccezione e il confronto con il diritto dell’Unione all’esame della Corte di Giustizia

Agostino Meale
2020-01-01

Abstract

La sentenza del 6 febbraio 2020 della Nona Sezione della Corte di giustizia, si segnala poiché offre una interpretazione delle norme europee in materia di appalti più aperta rispetto a quella proposta dal Consiglio di Stato, in sede di rinvio pregiudiziale. Il Giudice nazionale, in verità, dubitava dei limiti e delle preclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Testo unico delle società pubbliche per le amministrazioni aggiudicatrici che volesse affidare direttamente servizi alle società da loro partecipate, sul presupposto, smentito dalla Corte europeo, di una sostanziale parità nelle normative europee tra internalizzazione e autoproduzione rispetto all’affidamento a terzi tramite il mercato, ispirata dal principio di libertà di organizzazione delle pubbliche amministrazioni. I quesiti affrontati dal giudice europeo hanno riguardato il modello di affidamento in house dei contratti pubblici e il riflesso sugli obblighi di partecipazione al capitale di un organismo detenuto da altre amministrazioni aggiudicatrici.
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