L'azione di classe mira a consentire la gestione unitaria di controversie caratterizzate da una pluralità di attori titolari di una situazione giuridica comune. Laddove prevale la massificazione dei rapporti, il rimedio collettivo permette l'aggregazione di situazioni giuridiche distinte, con evidenti ricadute in termini di efficienza ed effettività. In sostanza, l'azione di classe può risultare provvida per realizzare economie di scala, specie a livello di «mass-torts»; ma si rivela davvero insostituibile quando siano in gioco istanze di modesto rilievo per il singolo, ancorché capaci di alimentare profitti consistenti per chi persegue se-rialmente un'attività illecita. A questa incisività — quando la si consegua — si accompagnano non pochi risvolti negativi. La ricetta dell'azione di classe si rivela, dunque, problematica, oscillando fra gli estremi dell'aggressiva versione statunitense e l'asfittico esercizio di stile dell'art. 140 bis cod. consumo. La nuova disciplina, destinata ad entrare in vigore nell'aprile del 2020, rappresenta, con ogni probabilità, una soluzione da «second best»; ma segnala indubbiamente un salto di qualità.

La (azione di) classe non è acqua

Paolo Pardolesi
2019-01-01

Abstract

L'azione di classe mira a consentire la gestione unitaria di controversie caratterizzate da una pluralità di attori titolari di una situazione giuridica comune. Laddove prevale la massificazione dei rapporti, il rimedio collettivo permette l'aggregazione di situazioni giuridiche distinte, con evidenti ricadute in termini di efficienza ed effettività. In sostanza, l'azione di classe può risultare provvida per realizzare economie di scala, specie a livello di «mass-torts»; ma si rivela davvero insostituibile quando siano in gioco istanze di modesto rilievo per il singolo, ancorché capaci di alimentare profitti consistenti per chi persegue se-rialmente un'attività illecita. A questa incisività — quando la si consegua — si accompagnano non pochi risvolti negativi. La ricetta dell'azione di classe si rivela, dunque, problematica, oscillando fra gli estremi dell'aggressiva versione statunitense e l'asfittico esercizio di stile dell'art. 140 bis cod. consumo. La nuova disciplina, destinata ad entrare in vigore nell'aprile del 2020, rappresenta, con ogni probabilità, una soluzione da «second best»; ma segnala indubbiamente un salto di qualità.
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