L’art. 26, d.lgs. n. 346/1990, consente di detrarre dal tributo successorio le imposte pagate in uno Stato estero, in relazione alla medesima successione e ai beni esistenti in tale Stato, fino alla concorrenza della parte dell’imposta di successione (nazionale) proporzionale al valore dei beni situati all’estero. Dal punto di vista contabile, la detrazione consiste in una sottrazione, ossia una diminuzione del pagamento di quanto altrimenti sarebbe stato dovuto; al pari della riduzione dell’entità del tributo, anche la detrazione rappresenta pur sempre un vantaggio per il contribuente, senza però costituire un’agevolazione.

Commento all’art. 26, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

parente salvatore antonello
2019-01-01

Abstract

L’art. 26, d.lgs. n. 346/1990, consente di detrarre dal tributo successorio le imposte pagate in uno Stato estero, in relazione alla medesima successione e ai beni esistenti in tale Stato, fino alla concorrenza della parte dell’imposta di successione (nazionale) proporzionale al valore dei beni situati all’estero. Dal punto di vista contabile, la detrazione consiste in una sottrazione, ossia una diminuzione del pagamento di quanto altrimenti sarebbe stato dovuto; al pari della riduzione dell’entità del tributo, anche la detrazione rappresenta pur sempre un vantaggio per il contribuente, senza però costituire un’agevolazione.
2019
978-88-495-3690-4
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