Nell’ermeneutica delle fonti, sebbene gli atti di natura dichiarativa siano soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1%, la tassazione di taluni atti di dubbia natura dichiarativa appare alquanto problematica. Ad esempio, la natura controversa dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale si riflette sul regime tributario: l’imposta sulle donazioni, per chi ritiene che l’atto abbia effetti traslativi; il tributo di registro in misura fissa, per chi assegna all’atto natura dichiarativa. Parimenti, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, talvolta, sono ricomprese tra gli atti disciplinati all’art. 9 Tariffa, parte prima, TUR; altre volte, tra gli atti dichiarativi; altre volte ancora tra gli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. La divisione, per la sua natura dichiarativa, sconta l’imposta di registro proporzionale (aliquota 1%), ma a questo regime d’imposizione sono sottratti i conguagli superiori al cinque per cento della quota di diritto, assimilati agli atti traslativi. Infine, le modalità di applicazione del tributo di registro al condominio precostituito risentono delle differenti configurazioni della natura di questa particolare figura negoziale: divisione di cosa futura; convenzione di uso della cosa comune; permuta di concessioni ad aedificandum.

In the hermeneutics of sources, although the acts of declarative nature are subject to registration tax in the amount of 1%, the taxation of certain acts of dubious declarative nature seems somewhat problematic. For example, the controversial nature of the act of incorporation of the sheet fund is reflected in the tax system: the gift tax, for those who believe that the act has translational effects; fixed registration tax, who assigns to the act declarative nature. Similarly, the promise to pay and the debentures, sometimes, are included between the acts governed by article 9 Tariff, part one, TUR; other times, between declarative acts; sometimes yet between acts not involving asset content performance. The division, to its declarative nature, suffers the proportional registration tax (aliquot 1%), but to this regime of taxation are subtracted adjustments higher to five percent the proportion of law, assimilated to translational acts. Finally, the procedure for the application of registration tax to the predetermined condo suffer from the different configurations of the nature of this particular negotiating figure: future division; convention of using the common thing; exchange of concessions ad aedificandum.

Atti dichiarativi e imposta di registro: fattispecie imponibili e regime delle fonti

Parente Salvatore Antonello
2017-01-01

Abstract

Nell’ermeneutica delle fonti, sebbene gli atti di natura dichiarativa siano soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1%, la tassazione di taluni atti di dubbia natura dichiarativa appare alquanto problematica. Ad esempio, la natura controversa dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale si riflette sul regime tributario: l’imposta sulle donazioni, per chi ritiene che l’atto abbia effetti traslativi; il tributo di registro in misura fissa, per chi assegna all’atto natura dichiarativa. Parimenti, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, talvolta, sono ricomprese tra gli atti disciplinati all’art. 9 Tariffa, parte prima, TUR; altre volte, tra gli atti dichiarativi; altre volte ancora tra gli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. La divisione, per la sua natura dichiarativa, sconta l’imposta di registro proporzionale (aliquota 1%), ma a questo regime d’imposizione sono sottratti i conguagli superiori al cinque per cento della quota di diritto, assimilati agli atti traslativi. Infine, le modalità di applicazione del tributo di registro al condominio precostituito risentono delle differenti configurazioni della natura di questa particolare figura negoziale: divisione di cosa futura; convenzione di uso della cosa comune; permuta di concessioni ad aedificandum.
2017
978-88-9095-699-7
In the hermeneutics of sources, although the acts of declarative nature are subject to registration tax in the amount of 1%, the taxation of certain acts of dubious declarative nature seems somewhat problematic. For example, the controversial nature of the act of incorporation of the sheet fund is reflected in the tax system: the gift tax, for those who believe that the act has translational effects; fixed registration tax, who assigns to the act declarative nature. Similarly, the promise to pay and the debentures, sometimes, are included between the acts governed by article 9 Tariff, part one, TUR; other times, between declarative acts; sometimes yet between acts not involving asset content performance. The division, to its declarative nature, suffers the proportional registration tax (aliquot 1%), but to this regime of taxation are subtracted adjustments higher to five percent the proportion of law, assimilated to translational acts. Finally, the procedure for the application of registration tax to the predetermined condo suffer from the different configurations of the nature of this particular negotiating figure: future division; convention of using the common thing; exchange of concessions ad aedificandum.
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