.Con il presente lavoro, l’Autore riflette sulla riforma attuata con il d. lgs. n.21/2018. La scelta del legislatore di introdurre con l’art. 3 bis c.p., il principio di tendenziale riserva di codice, merita di essere valorizzata nella sua portata innovativa non solo formale, ma soprattutto sostanziale. Il principio imponendo al legislatore futuro di collocare le nuove regole penali in via principale nel codice penale oppure, in subordine nella legislazione complementare organica esistente, non solo fissa un limite all’espansione infinita del sistema di legislazione complementare, ma realizza anche una migliore conoscenza dei precetti. Sarebbe un errore, allora, considerare il principio di riserva di codice come vuole una parte della dottrina, come principio meramente classificatorio, come regola topografica di organizzazione della materia penale. Le valutazioni relative alla sua ratio e alla sua funzionalità, i collegamenti assai stretti con gli altri principi costituzionali (artt.25 e 27 Cost.) devono indurre l’interprete, nonostante la collocazione topografica, a valutare l’art.3 bis c.p. come norma “materialmente” costituzionale, come principio che concorre insieme agli altri a definire il sistema normativo penale come sistema di valori ispirati a giustizia ed equità.

With this study, the Author reflects on the reform carried out with the legislative decree n. 21/2018. The legislator’s choice of introducing with art. 3 bis of penal code the principle of penal code reserve, deserves to be enhanced not only for its formal but also for its substantial innovative impact. By obliging the future legislator to collocate the new criminal norms mostly in the penal code or subordinately in the existing complementary organic legislation, this principle not only sets a limit to the infinite expansion of the complementary legislation system, but also implements a better knowledge of the norms. As a consequence, it would be a mistake to consider it as a merely classifying principle, as a topographic rule of organization in the criminal subject. The evaluations concerning its ratio and its functionality, the close linkages with other constitutional principles ex articles 25 and 27 of Constitution must persuade the interpreter, despite the topographic collocation, to evaluate the art. 3 bis of penal code as a “materially” constitutional norm, as a principle that contributes to define the criminal law system as a system of values.

Principio di riserva di codice e finalità rieducativa della pena ex art.27, III comma Cost.. Considerazioni a margine del decreto legislativo n. 21/2018. Principle of penal code reserve and educational purpose of the penalty ex art. 27, Paragraph III of Constitution, with considerations in the margin of the legislative decree n. 21/2018.

P. T. Persio
2018-01-01

Abstract

.Con il presente lavoro, l’Autore riflette sulla riforma attuata con il d. lgs. n.21/2018. La scelta del legislatore di introdurre con l’art. 3 bis c.p., il principio di tendenziale riserva di codice, merita di essere valorizzata nella sua portata innovativa non solo formale, ma soprattutto sostanziale. Il principio imponendo al legislatore futuro di collocare le nuove regole penali in via principale nel codice penale oppure, in subordine nella legislazione complementare organica esistente, non solo fissa un limite all’espansione infinita del sistema di legislazione complementare, ma realizza anche una migliore conoscenza dei precetti. Sarebbe un errore, allora, considerare il principio di riserva di codice come vuole una parte della dottrina, come principio meramente classificatorio, come regola topografica di organizzazione della materia penale. Le valutazioni relative alla sua ratio e alla sua funzionalità, i collegamenti assai stretti con gli altri principi costituzionali (artt.25 e 27 Cost.) devono indurre l’interprete, nonostante la collocazione topografica, a valutare l’art.3 bis c.p. come norma “materialmente” costituzionale, come principio che concorre insieme agli altri a definire il sistema normativo penale come sistema di valori ispirati a giustizia ed equità.
2018
With this study, the Author reflects on the reform carried out with the legislative decree n. 21/2018. The legislator’s choice of introducing with art. 3 bis of penal code the principle of penal code reserve, deserves to be enhanced not only for its formal but also for its substantial innovative impact. By obliging the future legislator to collocate the new criminal norms mostly in the penal code or subordinately in the existing complementary organic legislation, this principle not only sets a limit to the infinite expansion of the complementary legislation system, but also implements a better knowledge of the norms. As a consequence, it would be a mistake to consider it as a merely classifying principle, as a topographic rule of organization in the criminal subject. The evaluations concerning its ratio and its functionality, the close linkages with other constitutional principles ex articles 25 and 27 of Constitution must persuade the interpreter, despite the topographic collocation, to evaluate the art. 3 bis of penal code as a “materially” constitutional norm, as a principle that contributes to define the criminal law system as a system of values.
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