Nel riformare il sistema istituzionale italiano la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha sensibilmente accresciuto l’autonomia locale intervenendo sul riparto di competenze tra centro e periferia, riconoscendo ampi margini di discrezionalità nella gestione delle entrate e delle spese di enti locali e Regioni e attribuendo loro un patrimonio secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Tale ultimo profilo ha costituito oggetto di puntuale disciplina ad opera del d.lgs. 85/2010, primo tra i decreti attuativi del c.d. “federalismo fiscale”, emanato in attuazione dell’art. 19 della legge di delega n. 42/2009 (“Legge Calderoli”). La lettura del provvedimento e dei conseguenti elenchi dei beni suscettibili di trasferimento alle autonomie locali tradisce le aspettative degli enti periferici. L’assenza di risorse finanziarie, in specie in questo delicato periodo di crisi dell’eurozona, pare infatti collidere con l’obbligo di valorizzazione associato ai processi di devoluzione patrimoniale. A ciò si aggiunge l’inattesa e contestuale sperimentazione di procedimenti alternativi di valorizzazione degli immobili la cui regia resta saldamente nelle mani dello Stato. Ove le dinamiche della valorizzazione del patrimonio immobiliare dovessero condurre in modo sistematico a percorsi o attori diversi da quelli individuati nel decreto attuativo del federalismo demaniale, all’insufficienza strutturale delle risorse necessaria alla valorizzazione funzionale dei beni si unirebbe la beffa del tradimento tra istituzioni che il nuovo Titolo V della Costituzione ha voluto porre sullo stesso livello.

L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE

SELICATO, GIANLUCA
2012-01-01

Abstract

Nel riformare il sistema istituzionale italiano la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha sensibilmente accresciuto l’autonomia locale intervenendo sul riparto di competenze tra centro e periferia, riconoscendo ampi margini di discrezionalità nella gestione delle entrate e delle spese di enti locali e Regioni e attribuendo loro un patrimonio secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Tale ultimo profilo ha costituito oggetto di puntuale disciplina ad opera del d.lgs. 85/2010, primo tra i decreti attuativi del c.d. “federalismo fiscale”, emanato in attuazione dell’art. 19 della legge di delega n. 42/2009 (“Legge Calderoli”). La lettura del provvedimento e dei conseguenti elenchi dei beni suscettibili di trasferimento alle autonomie locali tradisce le aspettative degli enti periferici. L’assenza di risorse finanziarie, in specie in questo delicato periodo di crisi dell’eurozona, pare infatti collidere con l’obbligo di valorizzazione associato ai processi di devoluzione patrimoniale. A ciò si aggiunge l’inattesa e contestuale sperimentazione di procedimenti alternativi di valorizzazione degli immobili la cui regia resta saldamente nelle mani dello Stato. Ove le dinamiche della valorizzazione del patrimonio immobiliare dovessero condurre in modo sistematico a percorsi o attori diversi da quelli individuati nel decreto attuativo del federalismo demaniale, all’insufficienza strutturale delle risorse necessaria alla valorizzazione funzionale dei beni si unirebbe la beffa del tradimento tra istituzioni che il nuovo Titolo V della Costituzione ha voluto porre sullo stesso livello.
2012
9788866111115
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/23887
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact