Il saggio introduce una riflessione organica sulle principali novità normative dedicate all’amministrazione giudiziaria di “beni aziendali” vincolati a sequestro o confisca introdotte dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161 (quale novella del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; il c.d. “Codice antimafia”) per poi passare a occuparsi della natura giuridica dell’Amministratore giudiziario chiamato alla temporanea gestione privatistica di un patrimonio costituito da “beni aziendali”, sottratto alla disponibilità del suo proprietario. Più precisamente, oggetto principale del lavoro è la qualificazione civilistica del particolare rapporto gestorio di fonte giudiziale (quindi “coattivo”) la cui natura giuridica è da qualche tempo discussa nell’alternativa essenziale (a) rapporto di tipo giudiziario che vede l’amministratore giudiziario come una sorta di “ausiliario” del giudice o (b) rapporto di ordinaria natura privatistica fondato sul perfezionamento di una relazione di genere institorio ex art. 2203 ss. c.c. (nell’ipotesi di sequestro di azienda strumentale ad una impresa individuale) o riconducibile al mandato ex art. 1703 ss. c.c. (in caso di sequestro di azienda strumentale ad una impresa collettiva). L’analisi delle norme del Codice antimafia in tema di nomina dell’Amministratore giudiziario, accettazione, documentazione dell’attività, organizzazione dell’ufficio, spese del procedimento e poteri dell’amministratore giudiziario, ha tendenzialmente rivelato indicazioni prevalentemente favorevoli alla natura di rapporto tipicamente giudiziario. Da tale opera di qualificazione della fattispecie, in conclusione, si sono potute registrare importanti conseguenze di disciplina, soprattutto in tema di regolazione dell’obbligo di rendiconto e di responsabilità dell’Amministratore giudiziario, dalla portata pratica non limitata alla sfera applicativa del Codice antimafia ma estesa, soprattutto sulla base dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., anche alle ordinarie procedure di sequestro di diritto comune come, p.e., quella ex art. 321 c.p.p.

I rapporti di impresa nella "novella" 2017 al Codice antimafia e l'amministratore giudiziario dei beni "aziendali".

Chionna, Vincenzo Vito
2018-01-01

Abstract

Il saggio introduce una riflessione organica sulle principali novità normative dedicate all’amministrazione giudiziaria di “beni aziendali” vincolati a sequestro o confisca introdotte dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161 (quale novella del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; il c.d. “Codice antimafia”) per poi passare a occuparsi della natura giuridica dell’Amministratore giudiziario chiamato alla temporanea gestione privatistica di un patrimonio costituito da “beni aziendali”, sottratto alla disponibilità del suo proprietario. Più precisamente, oggetto principale del lavoro è la qualificazione civilistica del particolare rapporto gestorio di fonte giudiziale (quindi “coattivo”) la cui natura giuridica è da qualche tempo discussa nell’alternativa essenziale (a) rapporto di tipo giudiziario che vede l’amministratore giudiziario come una sorta di “ausiliario” del giudice o (b) rapporto di ordinaria natura privatistica fondato sul perfezionamento di una relazione di genere institorio ex art. 2203 ss. c.c. (nell’ipotesi di sequestro di azienda strumentale ad una impresa individuale) o riconducibile al mandato ex art. 1703 ss. c.c. (in caso di sequestro di azienda strumentale ad una impresa collettiva). L’analisi delle norme del Codice antimafia in tema di nomina dell’Amministratore giudiziario, accettazione, documentazione dell’attività, organizzazione dell’ufficio, spese del procedimento e poteri dell’amministratore giudiziario, ha tendenzialmente rivelato indicazioni prevalentemente favorevoli alla natura di rapporto tipicamente giudiziario. Da tale opera di qualificazione della fattispecie, in conclusione, si sono potute registrare importanti conseguenze di disciplina, soprattutto in tema di regolazione dell’obbligo di rendiconto e di responsabilità dell’Amministratore giudiziario, dalla portata pratica non limitata alla sfera applicativa del Codice antimafia ma estesa, soprattutto sulla base dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., anche alle ordinarie procedure di sequestro di diritto comune come, p.e., quella ex art. 321 c.p.p.
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