Le presenti note ripercorrono i passaggi salienti dell’evoluzione (interna ed eurounitaria) dell’istituto dell’in house providing al fine di evidenziare quanto sfavorevole sia stato l’approccio (legislativo e giurisprudenziale) nazionale al suo utilizzo, prevalentemente collocato in un’area antagonista al principio concorrenziale. La cristallizzazione del principio di «libera amministrazione delle autorità pubbliche», contemplato dalle direttive UE nn. 23, 24 e 25, sembra, invece, aver suggerito di modificare tale approccio. Ciononostante, il legislatore italiano ha riproposto, nella “nuova” disciplina dei contratti pubblici, condizioni e limiti al ricorso all’in house providing (art. 192, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016), che paiono perpetuare un regime di sostanziale disfavore nei suoi confronti, alimentando la prospettiva della sua “natura” derogatoria o eccezionale. Tali incongruenze sono state avvertite da alcuni giudici amministrativi che hanno investito della questione sia la Corte costituzionale (il Tar Liguria) che la CGUE (il Consiglio di Stato). Il contenuto delle ordinanze di rinvio e i possibili effetti del sovrapporsi di tali rinvii costituiscono il fulcro della seconda parte di questo contributo.

Una nuova stagione per gli affidamenti in house?. L’art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tra dubbi di legittimità costituzionale e sospetti di incompatibilità eurounitaria

Cosimo Pietro Guarini
2019-01-01

Abstract

Le presenti note ripercorrono i passaggi salienti dell’evoluzione (interna ed eurounitaria) dell’istituto dell’in house providing al fine di evidenziare quanto sfavorevole sia stato l’approccio (legislativo e giurisprudenziale) nazionale al suo utilizzo, prevalentemente collocato in un’area antagonista al principio concorrenziale. La cristallizzazione del principio di «libera amministrazione delle autorità pubbliche», contemplato dalle direttive UE nn. 23, 24 e 25, sembra, invece, aver suggerito di modificare tale approccio. Ciononostante, il legislatore italiano ha riproposto, nella “nuova” disciplina dei contratti pubblici, condizioni e limiti al ricorso all’in house providing (art. 192, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016), che paiono perpetuare un regime di sostanziale disfavore nei suoi confronti, alimentando la prospettiva della sua “natura” derogatoria o eccezionale. Tali incongruenze sono state avvertite da alcuni giudici amministrativi che hanno investito della questione sia la Corte costituzionale (il Tar Liguria) che la CGUE (il Consiglio di Stato). Il contenuto delle ordinanze di rinvio e i possibili effetti del sovrapporsi di tali rinvii costituiscono il fulcro della seconda parte di questo contributo.
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