L'a. analizza l'esegesi della norma modificata dalla novella sulla filiazione naturale (art. 30, d.lgs. 28.12.2013 n. 154, che ha portato a compimento la riforma prevista dalla l. 10.12.2012, n. 219), in coerenza con l’art. 246 c.c., e a fronte dell’intervenuta imprescrittibilità dell’azione di impugnazione per difetto di veridicità solo riguardo al figlio, anche rispetto alla formulazione previgente, che disciplinava la trasmissibilità dell’azione ai discendenti, agli ascendenti o agli eredi soltanto nelle ipotesi di impugnazione del riconoscimento per violenza e per interdizione giudiziale, disciplinata ancor’oggi nel co. 1. Sono stati inseriti i commi successivi, che analogamente a quanto previsto per il disconoscimento di paternità, indicano i legittimati all’azione in caso di morte dell’autore del riconoscimento o della persona riconosciuta. Nel caso in cui l’autore del riconoscimento (padre o madre) sia morto senza aver promosso l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ma senza che sia decorso il termine, di cui al co. 3 dell’art. 263 (un anno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita o un anno dal giorno della conoscenza della impotentia generandi), sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno dalla morte del loro autore o dalla nascita del figlio, se si tratta di figlio postumo, o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (co. 2).

Commento all'art. 267

Valeria Corriero
2018-01-01

Abstract

L'a. analizza l'esegesi della norma modificata dalla novella sulla filiazione naturale (art. 30, d.lgs. 28.12.2013 n. 154, che ha portato a compimento la riforma prevista dalla l. 10.12.2012, n. 219), in coerenza con l’art. 246 c.c., e a fronte dell’intervenuta imprescrittibilità dell’azione di impugnazione per difetto di veridicità solo riguardo al figlio, anche rispetto alla formulazione previgente, che disciplinava la trasmissibilità dell’azione ai discendenti, agli ascendenti o agli eredi soltanto nelle ipotesi di impugnazione del riconoscimento per violenza e per interdizione giudiziale, disciplinata ancor’oggi nel co. 1. Sono stati inseriti i commi successivi, che analogamente a quanto previsto per il disconoscimento di paternità, indicano i legittimati all’azione in caso di morte dell’autore del riconoscimento o della persona riconosciuta. Nel caso in cui l’autore del riconoscimento (padre o madre) sia morto senza aver promosso l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ma senza che sia decorso il termine, di cui al co. 3 dell’art. 263 (un anno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita o un anno dal giorno della conoscenza della impotentia generandi), sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno dalla morte del loro autore o dalla nascita del figlio, se si tratta di figlio postumo, o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (co. 2).
2018
9788875243807
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