Le norme sulla filiazione naturale (artt. 250-290 c.c.) sono state riscritte e, in buona parte, abrogate (artt. 259, 260, 261, 271, 272, 275, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 e 290), rispettivamente dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) e da ultimo dalla recente riforma sulla filiazione naturale (l. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, portata a compimento dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), nonché dall’opera di “ingegneria adeguatrice” della dottrina e della giurisprudenza, soprattutto costituzionale (v., ad esempio, dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 274 e 278 c.c.). La riforma del 2012 si ispira al principio di unicità dello stato di filiazione (art. 315 c.c.) e comporta la sostituzione delle parole “figli legittimi” e “figli naturali”, ove presenti nel codice civile e nelle leggi ad esso complementari, con la parola “figli” (art. 1, co. 11, l. n. 219/2012), salvo l’utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” e di “figli nati fuori del matrimonio”. È stato abrogato l’istituto della legittimazione, per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice (artt. 280 ss. c.c.), che al pari della permanenza delle due categorie di figli legittimi e naturali, rappresentava un’ulteriore forma di discriminazione, in quanto mezzo di elevazione da categoria deteriore a categoria superiore. Nel commento, tuttavia, emergono alcuni rami secchi dell'ordinamento, costituiti da disparità di trattamento tra le due categorie di figli ancora sussistenti (ad es. art. 252 c.c. sull'inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore), e dalla emersione di nuovi questioni relative alla omogenitorialità, affrontate criticamente dall'a. La discendenza biologica non è più ormai requisito essenziale della filiazione, fin dai tempi dell'entrata in vigore della legge sull'adozione (l. n. 184/1983), e oggi alla luce delle numerose tecniche di fecondazione assistita, anche riguardanti coppie omogenitoriali. Il principio di rilevanza costituzionale primaria è rappresentato dalla tutela dell’interesse superiore del minore, che nella specie si manifesta nel suo diritto alla continuità dello status di filiazione.

Commento agli artt. 250-290 c.c.

Valeria Corriero
2018-01-01

Abstract

Le norme sulla filiazione naturale (artt. 250-290 c.c.) sono state riscritte e, in buona parte, abrogate (artt. 259, 260, 261, 271, 272, 275, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 e 290), rispettivamente dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) e da ultimo dalla recente riforma sulla filiazione naturale (l. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, portata a compimento dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), nonché dall’opera di “ingegneria adeguatrice” della dottrina e della giurisprudenza, soprattutto costituzionale (v., ad esempio, dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 274 e 278 c.c.). La riforma del 2012 si ispira al principio di unicità dello stato di filiazione (art. 315 c.c.) e comporta la sostituzione delle parole “figli legittimi” e “figli naturali”, ove presenti nel codice civile e nelle leggi ad esso complementari, con la parola “figli” (art. 1, co. 11, l. n. 219/2012), salvo l’utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” e di “figli nati fuori del matrimonio”. È stato abrogato l’istituto della legittimazione, per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice (artt. 280 ss. c.c.), che al pari della permanenza delle due categorie di figli legittimi e naturali, rappresentava un’ulteriore forma di discriminazione, in quanto mezzo di elevazione da categoria deteriore a categoria superiore. Nel commento, tuttavia, emergono alcuni rami secchi dell'ordinamento, costituiti da disparità di trattamento tra le due categorie di figli ancora sussistenti (ad es. art. 252 c.c. sull'inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore), e dalla emersione di nuovi questioni relative alla omogenitorialità, affrontate criticamente dall'a. La discendenza biologica non è più ormai requisito essenziale della filiazione, fin dai tempi dell'entrata in vigore della legge sull'adozione (l. n. 184/1983), e oggi alla luce delle numerose tecniche di fecondazione assistita, anche riguardanti coppie omogenitoriali. Il principio di rilevanza costituzionale primaria è rappresentato dalla tutela dell’interesse superiore del minore, che nella specie si manifesta nel suo diritto alla continuità dello status di filiazione.
2018
9788875243807
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