L’analisi del complessivo assetto cautelare risultante dall’ordinanza resa dal Tribunale internazionale del diritto del mare e da quella proveniente dal tribunale arbitrale successivamente costituito di cui all’annesso VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 evidenzia anche una conferma implicita da parte di quest’ultimo tribunale delle misure provvisorie già disposte dal Tribunale del mare e, ancorchè non preso espressamente in considerazione nella seconda ordinanza, il carattere identico della posizione giuridica del marine Latorre rispetto a quella del sergente Girone. Quest’ultima ordinanza si segnala inoltre sia per l’attitudine, tipica della mediazione internazionale, a perseguire nella fase cautelare una soluzione accettabile per ambedue le parti e sia per il ricorso alle considerazioni di umanità come un vero e proprio criterio giuridico, richiamato anche nel dispositivo. Quanto all’applicabilità delle norme consuetudinarie sulla immunità dei marines invocata dall’Italia e contestata dall’India in ambedue i procedimenti cautelari, alla luce dell’orientamento emerso in alcune pronunce arbitrali pare ragionevole attendersi che nella decisione finale il tribunale arbitrale, in applicazione dell’art. 293 della Convenzione sul diritto del mare, possa prendere in considerazione le norme consuetudinarie sulla immunità funzionale.

Le misure provvisorie adottate nell’affare della Enrica Lexie

Cannone Andrea
2018-01-01

Abstract

L’analisi del complessivo assetto cautelare risultante dall’ordinanza resa dal Tribunale internazionale del diritto del mare e da quella proveniente dal tribunale arbitrale successivamente costituito di cui all’annesso VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 evidenzia anche una conferma implicita da parte di quest’ultimo tribunale delle misure provvisorie già disposte dal Tribunale del mare e, ancorchè non preso espressamente in considerazione nella seconda ordinanza, il carattere identico della posizione giuridica del marine Latorre rispetto a quella del sergente Girone. Quest’ultima ordinanza si segnala inoltre sia per l’attitudine, tipica della mediazione internazionale, a perseguire nella fase cautelare una soluzione accettabile per ambedue le parti e sia per il ricorso alle considerazioni di umanità come un vero e proprio criterio giuridico, richiamato anche nel dispositivo. Quanto all’applicabilità delle norme consuetudinarie sulla immunità dei marines invocata dall’Italia e contestata dall’India in ambedue i procedimenti cautelari, alla luce dell’orientamento emerso in alcune pronunce arbitrali pare ragionevole attendersi che nella decisione finale il tribunale arbitrale, in applicazione dell’art. 293 della Convenzione sul diritto del mare, possa prendere in considerazione le norme consuetudinarie sulla immunità funzionale.
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