Il saggio mira ad attestare - l’impiego del termine animus non tanto nella sua più ovvia e consueta valenza (del tutto prevalente nell’uso tecnico, come in quello comune) di mero giudizio, oppure di determinazione o intenzione, quanto nella accezione più specifica di ‘interno sentire’ emotivamente caratterizzato del soggetto cui si riferisce, e tale da influire nelle sue scelte giuridiche. Dopo aver richiamato la ricorrenza dell’accezione che qui si discute di animus, come esito di una precisa scelta interpretativa, in un passo di Giavoleno proprio dalla cui interpretazione è scaturito l’interesse verso il problema esposto e ha preso l’avvio la presente indagine, si procede per ricercare nella riflessione giurisprudenziale di ’età classica il richiamo all’animus, o a questo in espressioni similari, si pensi a destinatione animis, inteso quale sostrato di determinati comportamenti giuridicamente rilevanti posti in essere dalle parti: illuminante in tale prospettiva l’esegesi di frammenti di Scevola, Celso, Paolo, Ulpiano e, sia pure nell’ambito del diritto penale un frammento di Marciano. Di particolare interesse l’esegesi di D. 50.17-76, dalle quaestiones di Papiniano, in cui sembrerebbe possibile ravvisare tanto la categoria dell’animus come dato tecnico stringente la cui particolare presenza rende possibile la configurabilità di un istituto (come l’animus possidendi ai fini dell’acquisizione del possesso), sia l’altra accezione di animus come "interno sentire"?

Ancora su Animus

SICARI, Amalia
2007-01-01

Abstract

Il saggio mira ad attestare - l’impiego del termine animus non tanto nella sua più ovvia e consueta valenza (del tutto prevalente nell’uso tecnico, come in quello comune) di mero giudizio, oppure di determinazione o intenzione, quanto nella accezione più specifica di ‘interno sentire’ emotivamente caratterizzato del soggetto cui si riferisce, e tale da influire nelle sue scelte giuridiche. Dopo aver richiamato la ricorrenza dell’accezione che qui si discute di animus, come esito di una precisa scelta interpretativa, in un passo di Giavoleno proprio dalla cui interpretazione è scaturito l’interesse verso il problema esposto e ha preso l’avvio la presente indagine, si procede per ricercare nella riflessione giurisprudenziale di ’età classica il richiamo all’animus, o a questo in espressioni similari, si pensi a destinatione animis, inteso quale sostrato di determinati comportamenti giuridicamente rilevanti posti in essere dalle parti: illuminante in tale prospettiva l’esegesi di frammenti di Scevola, Celso, Paolo, Ulpiano e, sia pure nell’ambito del diritto penale un frammento di Marciano. Di particolare interesse l’esegesi di D. 50.17-76, dalle quaestiones di Papiniano, in cui sembrerebbe possibile ravvisare tanto la categoria dell’animus come dato tecnico stringente la cui particolare presenza rende possibile la configurabilità di un istituto (come l’animus possidendi ai fini dell’acquisizione del possesso), sia l’altra accezione di animus come "interno sentire"?
2007
88-14-13512-6
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